(1) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I finanziamenti a carico dei fondi ordinario, per investimenti e perequativo sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il mese di gennaio.”
(2) Dopo il comma 2 dell'articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale.”