(1) La Provincia autonoma di Bolzano, le società da essa controllate e gli enti funzionali destinano entro il 2014, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea una quota pari ad almeno il due per cento del valore delle forniture annuali di beni e di servizi.
(2) Allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma, gli enti di cui al comma 1 individuano specifiche categorie merceologiche e di servizi ritenute particolarmente adatte allo scopo di cui al comma 1.
(3) Gli enti di cui al comma 1 e gli enti locali, nel quadro delle politiche per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e delle politiche attive del lavoro a favore di persone e di lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla normativa europea, statale, regionale o provinciale, individuano specifiche clausole sociali ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, negli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia dell'UE. 24)
(4) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri di valutazione e le modalità attuative delle clausole sociali di cui al comma 3.