(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che si assume eventualmente anche gli oneri assicurativi.”