(1) Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:
“3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.“
(2) Al comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali” sono soppresse. L’articolo 19 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è abrogato.