(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va allegata l’autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato, la cui commissione edilizia esprime un parere entro 30 giorni. Anche i comuni confinanti interessati dalla coltivazione sono informati della richiesta e possono esprimere un parere entro lo stesso termine. Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l’acquisizione degli stessi, l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale.”