(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita .72)
(1/bis) La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed appropriatezza.73)
(2) Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione.74)
(3) Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità. La commissione decide in via definitiva sull'esito del ricorso. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da sei membri, oltre all'assessore provinciale alla Sanità, o un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi è libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali.75)
(4) Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.