Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.
(1) I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal Servizio di Orientamento scolastico e professionale presso l'Ufficio 155 - Affari amministrativi scolastici - di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X.
(2) All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:
(3) I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27: Orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché la voce "Orientamento scolastico e professionale" dell'Ufficio 155: Affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.
(4) I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.