(1) I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, all'approvazione della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della Provincia.
(2) In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti: