(1)La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:
(2) Per lo spargimento di effluenti di allevamento su terreni agricoli che non sono superfici foraggere, le quantità di azoto di cui al comma 1 vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti di correzione:
(3) Per il calcolo delle quantità di azoto ai sensi dei commi 1 e 2 non si tiene conto:
(4) In caso di superamento della soglia di cui al comma 3 si tiene conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso.
(5) Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio.
(6) Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di superficie foraggera o almeno 1 UBA per azienda. 4)