(1) I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
(2) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:
(3) L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
(4) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(5) Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.
(6) Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.