(1) I lavori di costruzione per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere iniziati dopo la presentazione della domanda di contributo.
(2) Le domande possono essere presentate anche entro sei mesi dall'avvenuta esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, comprovando l'esecuzione dei lavori con fatture regolarmente quietanzate.34)