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In vigore al: 08/03/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 691)
Regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati

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Materiale estraneo: sostanza minerale di resistenza inferiore (gesso, cemento cellulare, calcestruzzo poroso), che determina una riduzione del valore della frazione principale.

Materiale incompatibile: sostanza per lo più non minerale, come ad es. legno, plastica, vetro e materiali di scarto simili, che determina un deprezzamento del materiale.

Impurità: conformemente a questa linea guida sono considerate impurità i materiali incompatibili ai fini edili e i materiali estranei come terreno vegetale, rifiuti, legno, metallo, materie plastiche, gesso, cartone.

Inquinanti: è da considerarsi inquinante la contaminazione con sostanze nocive come oli minerali, idrocarburi, sostanze ad elevato contenuto di sali, metalli pesanti.

Per la definizione di materiale da scavo, demolizione stradale, materiale di demolizione vale quanto riportato nel "Programma per la realizzazione di un sistema di raccolta e riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione in Provincia di Bolzano" (1993).

  • 1.  Origine e lavorazione dei materiali da costruzione e demolizione - documentazione per l' impianto di riciclaggio

1.1. origine dei materiali da costruzione e demolizione
Nell'ambito dell'attività di costruzione di qualsiasi genere si formano prodotti residui, denominati con il termine generale "materiali da costruzione e demolizione". Possono presentarsi sciolti (terre di scavo, strati antigelo, ghiaia), legati idraulicamente (calcestruzzo, cemento armato) o in forma di conglomerati bituminosi (asfalto).
Obiettivo del riciclaggio è raggiungere il più elevato grado di riutilizzo dei materiali residui prodotti e l`elevata qualità degli stessi. A tal fine è necessaria, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. In cantiere, per lo stoccaggio di frazioni omogenee, occorre dotarsi di container separati perlomeno per gli inerti, il legno, i metalli e il materiale da imballaggio. I rifiuti pericolosi e il materiale chimicamente contaminato devono essere prelevati e smaltiti separatamente. I rifiuti contenenti amianto vanno stoccati separatamente già presso il cantiere e smaltiti direttamente presso la discarica comprensoriale, ai sensi della legislazione specifica ( legge n. 257 del 27. marzo 1992, decreto legislativo n. 277 del 15 settembre 1991 e successive disposizioni di legge).
Durante le demolizioni è da preferire il cosiddetto smontaggio selettivo: eseguendo in ordine inverso le operazioni che hanno portato alla costruzione dell'edificio vengono smontate le diverse parti dell'opera e le singole unità come finestre, porte, pavimenti e sottofondi, isolazioni, installazioni varie, tetti e facciate, e stoccate in gruppi omogenei di materiali.
Un utile strumento per lo smontaggio è un piano di smaltimento che indichi i quantitativi e i tipi dei rifiuti prodotti, mostri le modalità di stoccaggio provvisorio, di trasporto dal cantiere (camion, benne/container) e le possibilità di recupero e smaltimento.
Il maggiore impegno richiesto viene compensato dai minori costi di smaltimento presso l'impianto di riciclaggio.
In caso di grossi interventi di demolizione la corretta procedura di smontaggio dovrebbe essere specificata nella concessione alla demolizione o nella concessione edilizia.

1.2. Categorie di accettazione
Negli impianti di riciclaggio i materiali da costruzione e demolizione vengono classificati nelle seguenti categorie di accettazione:
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I seguenti materiali contenenti sostanze nocive non devono essere conferiti agli impianti di riciclaggio, ma devono essere separati direttamente in cantiere e smaltiti secondo le normative vigenti:
- materiali da costruzione e demolizione contenenti amianto
- spazzatura delle strade
- parti minerali dalla selezione di residui di discariche
- materiali isolanti minerali ovvero rifiuti in fibre minerali
- terra contaminata con oli o terra da risanamenti.
Le macerie prodotte da incendio, prima del loro conferimento ad un impianto devono essere sottoposte ad analisi volte ad accertare la contaminazione chimica subita.
Per la ghiaia "ferroviaria" (pietrisco) si devono osservare le norme previste al punto 7.11 del D.M. 5 febbraio 1998.

1.3. Controllo in entrata
All'atto del conferimento all'impianto, il materiale viene pesato o ne viene determinata la quantità in volume. Il personale dell'impianto di riciclaggio deve sottoporre il materiale in ingresso ad un attento controllo per valutare eventuali contaminazioni chimiche. Del materiale da costruzione e demolizione vengono valutati l'aspetto, il colore e l'odore; può essere utile inoltre, in questa fase, la misurazione in sito della conducibilità elettrica, del pH e della durezza. In caso di sospetto inquinamento occorre eseguire un'analisi. Se mediante un'analisi organolettica (odore, aspetto) o chimica venisse accertato un inquinamento chimico del materiale da demolizione e costruzione, questo non può essere accettato e deve essere smaltito a carico del conferente. Questo accertamento deve inoltre essere annotato nel registro.
Inoltre durante le operazioni di scarico dei materiali da costruzione e demolizione il personale dell'impianto di riciclaggio affettua un ulteriore controllo, giacchè solo in questo modo è possibile verificare la presenza nel carico di parti contaminate nascoste.
Durante il controllo in entrata, i materiali da costruzione e demolizione vengono esaminati e classificati in base alle loro possibilità di utilizzo in varie categorie di accettazione (cfr. tab. 1) e destinati in luoghi di stoccaggio distinti.
Nel registro di carico e scarico devono essere annotati, oltre ai dati previsti dalla legge, la provenienza, la destinazione d'uso dell'opera edile di provenienza del materiale e la classificazione in base alla relativa categoria di accettazione. Tra le destinazioni d'uso figurano anche quei tipi di opere da cui possono derivare materiali potenzialmente contaminati, come ad esempio distributori di benzina, edifici industriali, puliture a secco, officine meccaniche.
Il registro di carico e scarico costituisce contemporaneamente anche il libro giornale dell'azienda per quanto riguarda l'accettazione dei materiali.

1.4. Stoccaggio - trattamento - smercio
I materiali preselezionati vanno stoccati separatamente, tenendo presente che per le diverse categorie di accettazione valgono le seguenti prescrizioni:
superficie di stoccaggio compattata: cat. A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3;
superficie coperta ovvero raccolta delle acque di lisciviazione: cat. C4, C5;
Deve essere evitata la miscelazione di materiali di diverse categorie, inoltre le superfici di stoccaggio devono essere contrassegnate in maniera evidente.
La dotazione di macchinari di un impianto di selezione e lavorazione dipende dal tipo di materiali da costruzione e demolizione ad esso conferiti e dalla classe di qualità del prodotto finito desiderata. La dotazione di macchinari riportata nell'allegato 1 è da considerarsi come la dotazione minima atta a consentire un'attività di riciclaggio ordinata.
La richiesta da parte del settore edile condiziona in modo determinante la gamma dei prodotti offerti.
Il gestore dell'impianto di riciclaggio è obbligato ad informare l'utilizzatore circa le corrette modalità di impiego e le eventuali limitazioni d'uso del prodotto.

  • 2.  Qualità dei materiali edili riciclati - modalità di accertamento

2.1. Idoneità dei materiali dal punto di vista costruttivo
Rispetto le proprietà d'impiego e alla durata d'impiego nel settore edile, le materie prime secondarie devono raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle materie prime naturali. Anche per i materiali edili riciclati si deve pertanto fare riferimento alla legislazione vigente, alle norme UNI ed a quelle europee.
Al fine di consentire il massimo grado di utilizzo dei materiali edili riciclati e di ricondurli ad un utilizzo specifico, è possibile ottenere due sole frazioni in modo omogeneo: l'asfalto, derivante dalla demolizione delle strade, e il calcestruzzo derivante dalle opere edili e civili non edili. Tutte le altre frazioni possono essere accorpate in una frazione mista, costituita da mattoni, malta, cemento e pietre naturali.
Ne risultano le seguenti categorie:
- RA granulato d'asfalto riciclato
- RB granulato di calcestruzzo riciclato
- RM granulato misto riciclato
Per la caratterizzazione delle diverse frazioni risultanti dalla lavorazione, è necessario valutare, in vista di una loro eventuale ulteriore lavorazione/miscelazione, le caratteristiche primarie delle diverse frazioni ottenute dal processo di lavorazione, secondo la tabella seguente (tab. 2).
La qualità dei prodotti finiti pronti per l'uso deve essere comprovata, per i diversi specifici impieghi, attenendosi alle vigenti norme tecniche contenute nelle linee guida del settore edile, laddove per i manti bituminosi si applicano le "Norme tecniche per pavimentazioni bituminose" della Provincia Autonoma di Bolzano (1996 e seguenti), per i sottofondi stradali le norme UNI 10.006 ovvero ZTVT StB/95, per il calcestruzzo le norme UNI 8.520 e per la costruzione di campi sportivi la norma UNI 18035 (vedi anche allegato 2).
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2.2. Compatibilità ambientale dei materiali edili riciclati
Per effetto del dilavamento, dai materiali edili riciclati possono, in certe circostanze, fuoriuscire sostanze potenzialmente pericolose per le acque superficiali e di falda, nonché per i suoli. L'impatto sull'ambiente non dipende tanto dai componenti principali quanto da eventuali tracce di sostanze inquinanti. I componenti solubili possono essere dilavati e tra questi, in primo luogo, sostanze inorganiche come sali, metalli pesanti nonché sostanze organiche come olii minerali e idrocarburi. Prima dell'utilizzo del materiale edile riciclato deve essere pertanto comprovata la sua compatibilità ambientale. L'esame deve garantire una tutela durevole dei beni suolo ed acqua, proteggendoli da un progressivo aumento dei valori di base delle sostanze nocive.
La valutazione sulla compatibilità ambientale del materiale da costruzione e demolizione destinato a recupero non dipende dal prodotto finito, risultante sovente dalla miscelazione con altri materiali aggiuntivi, bensì dalle singole frazioni ottenute dopo la vagliatura. Non è consentita la miscelazione di prodotti di riciclaggio, al fine di diluire sostanze inquinanti in essi contenute (divieto di diluizione). Il prelevamento di campioni viene effettuato, di volta in volta, dalle frazioni dopo la vagliatura e prima della loro eventuale miscelazione.
Il campionamento di granulati misti, contenenti fino ad un massimo del 10% in vol. di asfalto, viene effettuato, per motivi tecnici, direttamente dal prodotto finito.
Il campionamento rappresentativo, lo stoccaggio, la lavorazione e la preparazione del campione vanno eseguite conformemente alle norme vigenti (cfr. ad es. quaderni IRSA/CNR, DIN 52101). Tra campionamento e analisi deve trascorrere il minor tempo possibile. Inoltre il campionamento deve essere documentato da un apposito protocollo (vedi allegato II).
Per ottenere l'eluato viene utilizzata la metodica prevista dall'allegato alla delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984, lettera b, "test di cessione con acqua satura di CO2", in forma leggermente modificata, laddove il tempo di eluizione è fissato in 24 ore. Il materiale deve essere analizzato con la distribuzione granulometrica corrispondente a quella di effettivo utilizzo. La frantumazione è consentita solo quando è indispensabile ai fini dell'analisi.
Quantità di campione secondo il diametro granulometrico
min. 100 g per     Æ 11,2 mm
min. 1.000 g per   11,2 mm Æ 22,4 mm
min. 2.500 g per   Æ > 22,4 mm
Contenitore: vetro

2.3 Valori limite
Visti i soffisticati processi di produzione in uso per i materiali edili, i materiali edili riciclati possono contenere una vasta gamma di sostanze, tra cui componenti potenzialmente a rischio per l'ambiente, per i quali vanno rispettati i valori limite riportati nella tabella seguente.
immagineeluato
Il materiale edile riciclato che supera i valori limite stabiliti, necessita per un suo eventuale utilizzo un'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti; qualora non risultasse utilizzabile deve essere smaltito come rifiuto speciale.

  • 3.  Controlli in azienda

3.1. Controllo interno
Le aziende che effettuano il riciclaggio sono obbligate ad effettuare esse stesse un controllo degli impianti nonché della qualità e compatibilità ambientale dei materiali edili riciclati.
Le singole frazioni (p.es. 0-4 mm, 4-16 mm, 16-32 mm, 4-32 mm), a partire dalla vagliatura devono essere sottoposte ad un controllo interno. La frequenza dei controlli, è indicata alle tabelle 4 e 5.
I rapporti sull'esame sono da protocollare e devono contenere le seguenti indicazioni (cfr. allegato 2):
- descrizione del materiale, provenienza ed origine
- descrizione della lavorazione
- esami eseguiti, nome dell'esaminatore, luogo e data
- valutazione degli esami, descrizione dei difetti e misure per la loro eliminazione.
Il prelievo dei campioni e le analisi relative alla compatibilità ambientale devono essere effettuati da laboratori riconosciuti a livello statale. Le date dei prelievi devono essere comunicate all'Ufficio gestione rifiuti per fax con almeno 24 ore di anticipo; parte del campione va conservata presso l'impianto per un periodo di 6 mesi per eventuali analisi successive.
immagine
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immagineesame per frazioni di materiali edili riciclati
Se i controlli interni mostrano che gli indici di bontà e qualità richiesti non sono rispettati, l'azienda di riciclaggio deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare il difetto. I risultati degli esami e del libro giornale dell'azienda devono essere conservati per almeno 10 anni e messi a disposizione nel caso di controlli esterni.

3.2. Controllo esterno
Il controllo esterno viene effettuato dall'Ufficio geologia e prove materiali così come dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Esso ha lo scopo di accertare che siano garantite la qualità e la bontà del materiale ai sensi della presente linea guida.
Il procedimento di controllo è eseguito alla presenza del gestore dell'impianto e sottoscritto da tutti gli interessati. Durante il controllo vengono verificati i documenti dei controlli interni ed esaminato l'impianto secondo i seguenti criteri.
immagine
Se i risultati del controllo esterno sono negativi, viene eseguito subito un secondo esame. Qualora anche quest'ultimo risulti negativo, l'attività dell'impianto viene sospesa sino a che i difetti non vengono eliminati.

  • 4.  Applicazione dei materiali edili riciclati

4.1. Campi di applicazione
I materiali edili riciclati possono, anzi devono essere impiegati in sostituzione dei materiali minerali naturali o dei materiali edili comuni, soprattutto nell'ambito di progetti approvati di opere edili in zone urbane. Essi trovano impiego anche come sottofondi di strade forestali e rurali. Ambito d'applicazione principale risultano essere le opere civili non edili, in particolare la costruzione di strade, ma anche particolari utilizzi in ambito edile. Qui di seguito vengono elencati gli ambiti in cui, allo stato attuale della tecnica, l'utilizzo dei materiali edili riciclati risulta opportuno e ne è comprovata l'idoneità sotto il profilo costruttivo.
immagineimpiego dei materiali edili riciclati
immagineimpiego dei materiali edili riciclati
Il materiale fino eccedente dalla lavorazione potrà essere recuperato in casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti, per riempimenti di cave.
Recupero diretto: Per l`applicazione di materiali da costruzione e demolizione o loro miscele senza l'impiego di un impianto di riciclaggio si applicano le disposizioni statali per il recupero di rifiuti speciali. In tal caso sono da rispettare i valori limite secondo la tabella 3 della presente linea guida.
Per l'impiego di materiali edili riciclati non regolamentato dalla presente linea guida è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti.
Il granulato d'asfalto potrà essere utilizzato:
- per la produzione di asfalto lavorato a caldo o a freddo (vedi direttive tecniche della Provincia Autonoma di Bolzano per pavimentazioni bituminose);
- per la realizzazione di sottofondi stradali sotto superfici sigillate;
- come componente di granulati misti nella misura massima del 10% (vedi anche capitolo compatibilità ambientale).
La lavorazione del fresato lavorato a caldo è preferibile dal punto di vista della tutela dell'ambiente, poiché con il riscaldamento dello strato emulsionato il granulato di asfalto viene rigenerato, rendendo più difficile l'eventuale rilascio di sostanze nocive.

4.2. Divieto d'impiego in zone di rispetto idrico
L'immissione di sostanze nocive nell'ambiente in seguito al recupero di materiali di scarto dovrà essere limitata in modo tale da non produrre danni rilevanti per l'ambiente.
Inoltre vanno tutelate in modo speciale le zone di rispetto idrico. È vietato l'impiego di materiali edili riciclati negli ambiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, (zone di rispetto per acque potabili A e B), in prossimità di falde acquifere fino ad 1 m sopra all'escursione massima della falda, in una fascia di 5 m dalle acque superficiali, ad una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque potabili, ovvero 100 m in caso di sorgenti situate più a valle, in zone destinate ad aree di tutela idrica dal Piano urbanistico comunale, in zone umide e in prati o aree sottoposti a drenaggio.
Inoltre è proibito l'impiego dei materiali edili riciclati di cui alla presente linea guida in parchi naturali ed in biotopi.
All'atto della vendita o cessione di materiali edili riciclati, l'acquirente deve essere informato di queste limitazioni dal gestore dell'impianto.

  • 5.  Riconoscimento
    Gli impianti di riciclaggio di materiali da costruzione e demolizione che rispettano la presente linea guida possono assumere la denominazione di impianto riconosciuto di riciclaggio materiali edili. Essi sono abilitati a fornire materiali edili riciclati per opere edili pubbliche ai sensi dell'indice per i prezzi informativi per opere edili e civili non edili della Provincia Autonoma di Bolzano.
    I prodotti da impianti di riciclaggio che rispettano la presente linea guida possono assumere la denominazione di materiali edili riciclati di qualità.
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° febbraio 2000, n. 5.

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ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActionOrdinamento dei servizi provinciali
ActionActionOrdinamento del personale
ActionActionNorme generali
ActionActionDoveri - Responsabilità - Sanzioni
ActionActionDiritti del personale
ActionActionAspettative - Disponibilità
ActionActionCessazione del rapporto d'impiego Riammissione in servizio
ActionActionMotivi della cessazione
ActionActionArt. 117-118 
ActionActionArt. 119 
ActionActionArt. 120 
ActionActionArt. 121 
ActionActionArt. 122 
ActionActionRiammissione
ActionActionPrevidenza - Quiescenza
ActionActionArt. 124 
ActionActionArt. 125 
ActionActionArt. 126 
ActionActionArt. 127 
ActionActionOrgani collegiali dell'amministrazione
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 4 (Periodo di prova)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
ActionActionArt. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
ActionActionArt. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)  
ActionActionArt. 8 (Indennità di risultato)
ActionActionArt. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
ActionActionArt. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
ActionActionArt. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
ActionActionArt. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
ActionActionArt. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
ActionActionArt. 14 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione di norme)
ActionActionALLEGATI
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Entrata in vigore)
ActionActionLinea guida per il recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati
ActionActionAmbito di applicazione
ActionActionDefinizioni
ActionActionStandard tecnici minimi per gli impianti di riciclaggio
ActionActionAllegato 2
ActionActionAllegato 3
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
ActionActionc) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
ActionActionAssunzione ed esercizio di compiti
ActionActionIstituzione di agevolazioni
ActionActionModifica di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste
ActionActionArt. 5-13.   
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionb) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2015, n. 23
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionGESTIONE FINANZIARIA
ActionActionPRINCIPI, PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO DI PREVISIONE
ActionAction Art. 2 (Esercizio finanziario)
ActionAction Art. 3 (Principi generali)
ActionAction Art. 4 (Risorse finanziarie)
ActionAction Art. 5 (Bilancio di previsione)
ActionAction Art. 6 (Fondo di riserva)
ActionAction Art. 7 (Avanzo di amministrazione)
ActionAction Art. 8 (Partite di giro)
ActionAction Art. 9 (Verifiche del programma e del bilancio)
ActionAction Art. 10 (Variazioni di bilancio)
ActionAction Art. 11 (Attività gestionale)
ActionAction Art. 12 (Esercizio provvisorio del bilancio)
ActionActionCLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
ActionActionGESTIONE DELLE ENTRATE
ActionActionGESTIONE DELLE SPESE
ActionActionSERVIZI DI CASSA
ActionActionCONTO CONSUNTIVO
ActionActionCONTABILITÀ SPECIALI
ActionActionGESTIONE PATRIMONIALE
ActionActionSCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA
ActionActionATTIVITÀ NEGOZIALE
ActionActionCONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
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ActionAction1997
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ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
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ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction07/01/1959 - Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 1
ActionAction25/12/1959 - Legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10
ActionAction07/01/1959 - Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
ActionAction26/05/1959 - Legge provinciale 26 maggio 1959, n. 3
ActionAction01/06/1959 - Legge provinciale 1° giugno 1959, n. 4
ActionAction03/07/1959 - Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 5
ActionAction03/07/1959 - Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionAction19/08/1959 - Legge provinciale 19 agosto 1959, n. 7
ActionAction20/08/1959 - Legge provinciale 20 agosto 1959, n. 8
ActionAction15/12/1959 - Legge provinciale 15 dicembre 1959, n. 9
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946