Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° febbraio 2000, n. 5.
(1) Il presente regolamento disciplina la qualità dei materiali edili riciclati e le modalità di impiego degli stessi, in attuazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, recante norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta; del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.
(2) Le imprese che riutilizzano materiali da costruzione e demolizione devono osservare la linea guida di cui all'allegato.