(1) Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione è attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:
- 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 euro;
- 9 punti per un reddito da 20.000,01 euro fino a 22.350,00 euro;
- 8 punti per un reddito da 22.350,01 euro fino a 24.700,00 euro;
- 7 punti per un reddito da 24.700,01 euro fino a 27.000,00 euro;
- 6 punti per un reddito da 27.000,01 euro fino a 29.700,00 euro;
- 5 punti per un reddito da 29.700,01 euro fino a 32.400,00 euro;
- 4 punti per un reddito da 32.400,01 euro fino a 35.600,00 euro;
- 3 punti per un reddito da 35.600,01 euro fino a 38.800,00 euro;
- 2 punti per un reddito da 38.800,01 euro fino a 44.400,00 euro;
- 1 punto per un reddito da 44.400,01 euro fino a 50.000,00 euro.15)16)
(2) Agli effetti degli interventi di edilizia abitativa sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva:
- i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone che compongono la famiglia;
- tutti i redditi non soggetti all'imposta delle persone che compongono la famiglia, che sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e di borse di studio per studenti, che sono destinati al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia.
(3) 17)
(4) In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è valutato in base al volume d'affari e al reddito complessivo dichiarato, tenendo conto dei criteri emanati dal Ministero delle finanze ai fini dell'accertamento del reddito imponibile. Qualora il richiedente disponga esclusivamente di redditi da lavoro autonomo si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per i dipendenti della rispettiva categoria.18)
(5) Qualora il reddito da proprietà fondiaria non sia già considerato reddito da piccola impresa agricola, esso è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Commissione provinciale estimatrice ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per terreni affittati è calcolato un reddito corrispondente al canone equo d'affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d'affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.
(6) Il reddito dei fabbricati ad esclusiva disposizione del richiedente e dei suoi familiari - escluso quello dell'abitazione occupata dal richiedente - corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Qualora si tratti di abitazioni non iscritte al catasto ai fini della determinazione si fa riferimento al valore catastale di abitazioni simili site nel territorio comunale.
(6/bis) Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo dei genitori, suoceri o figli del richiedente di cui all'articolo 46, comma 2, della legge si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà, nonché allo stato di mantenimento e di manutenzione.19)
(7) Il reddito medio di cui all'articolo 58, comma 4, della legge è calcolato determinando innanzitutto, in applicazione dei criteri dell'articolo 58, comma 2, il reddito netto per ogni singolo anno, e successivamente la media dei redditi netti di entrambi gli anni.
(8) Il reddito di beni immobiliari siti fuori del territorio provinciale è valutato in base al loro reddito catastale.
(9) Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell’anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge.20)
(10) 21)