(1) Per ogni componente della famiglia ai sensi dell'articolo 44 della legge, compreso il richiedente, vengono attribuiti due punti.
(2) Per persone singole con figli a carico vengono attribuiti due punti aggiuntivi.
(3) Figli nati dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'ammissione definitiva, sono considerati componenti della famiglia.