Pubblicato nel B.U. 26 novembre 1996, n. 53.
(1) La Provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di quelli aventi sede distaccata dell'Ufficio provinciale del lavoro, per l'accettazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro, nonché per l'attestazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 8)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 29 giugno 2001, n. 36.