Pubblicato nel B.U. 26 novembre 1996, n. 53.
(1) Tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro, salvo quanto disposto al comma 2, competono al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro.
(2) Le funzioni di nomina di commissioni attribuite al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro sono attribuite alla Giunta provinciale.
(3) La rappresentanza in comitati e organi collegiali, attribuita dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale e provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale e provinciale del lavoro compete al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro o ad un suo delegato. 7)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.