Pubblicato nel B.U. 26 novembre 1996, n. 53.
(1) A modifica del comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, l'aggiornamento delle graduatorie ivi previste avviene con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Ai fini della determinazione della graduatoria si tiene conto soltanto dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento fino ad un massimo di 24 mesi.
(2) L'invio dei prospetti di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve avvenire all'Ufficio del lavoro entro il mese di gennaio di ogni anno.
(3) Le notifiche di cui all'articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, devono avvenire entro il termine di dieci giorni.