Pubblicato nel B.U. 26 novembre 1996, n. 53.
(1) Le commissioni locali per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, sono composte:
(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio del lavoro del comune ove ha sede la commissione.