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In vigore al: 08/03/2016

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 361)
Regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro

1)

Pubblicato nel B.U. 26 novembre 1996, n. 53.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento semplifica i procedimenti amministrativi, l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali in materia di lavoro in attuazione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 recante la disciplina della semplificazione amministrativa in materia di lavoro.

Art. 2 (Riordino degli organi collegiali)  delibera sentenza

(1) Le funzioni della commissione per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione. 2)

(2) Le funzioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione.

(3) Le funzioni delle commissioni locali per la manodopera agricola, di cui all'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alle commissioni locali per l'impiego.

(4) Le funzioni della commissione provinciale per il controllo del lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono attribuite al direttore dell'Ispettorato del lavoro, il quale decide, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(5) Le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono attribuite al direttore dell'Ufficio del lavoro.

(6) Le funzioni della Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste di disoccupazione, sono attribuite al Direttore dell'Ufficio del lavoro. 3)

(6/bis) Le funzioni della Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti l'approvazione delle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego, sono attribuite al Direttore dell'Ufficio del lavoro. 4)

(7) Per il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dal personale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la presidenza del collegio di conciliazione di cui all'articolo 69/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è affidata ad un esperto in materia di diritto del lavoro non appartenente all'amministrazione provinciale e iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Analogamente si procede per i tentativi di conciliazione promossi da dipendenti dell'amministrazione dello Stato. 5)

(8) Per l'incarico si procede ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25. 5)

(9) Ai componenti del collegio di cui al comma 7 non competono i compensi di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 6)

massimeDelibera N. 53 del 21.01.2008 - Compenso per i presidenti dei collegi di conciliazione delle controversie nel pubblico impiego presso la Ripartizione Lavoro.
massimeDelibera N. 1111 del 08.04.2002 - Piano provinciale sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, tutela sociale del lavoro ed emersione del lavoro sommerso
2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 30 maggio 2000, n. 24.

3)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.

4)

Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 29 giugno 2001, n. 36.

5)

I commi 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.P.G.P. 29 dicembre 1998, n. 41.

6)

Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 29 giugno 2001, n. 36.

Art. 2/bis (Unificazione di funzioni)

(1) Tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro, salvo quanto disposto al comma 2, competono al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro.

(2) Le funzioni di nomina di commissioni attribuite al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro sono attribuite alla Giunta provinciale.

(3) La rappresentanza in comitati e organi collegiali, attribuita dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale e provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale e provinciale del lavoro compete al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro o ad un suo delegato. 7)

7)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.

Art. 3 (Commissioni locali per l'impiego)

(1) Le commissioni locali per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, sono composte:

  • a)  dal direttore dell' Ufficio del lavoro o da un suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  da due rappresentanti dei lavoratori;
  • c)  da due rappresentanti dei datori di lavoro.

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio del lavoro del comune ove ha sede la commissione.

Art. 4 (Razionalizzazione amministrativa)

(1) A modifica del comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, l'aggiornamento delle graduatorie ivi previste avviene con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Ai fini della determinazione della graduatoria si tiene conto soltanto dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento fino ad un massimo di 24 mesi.

(2) L'invio dei prospetti di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve avvenire all'Ufficio del lavoro entro il mese di gennaio di ogni anno.

(3) Le notifiche di cui all'articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, devono avvenire entro il termine di dieci giorni.

Art. 5 (Utilizzazione degli uffici dei comuni)

(1) La Provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di quelli aventi sede distaccata dell'Ufficio provinciale del lavoro, per l'accettazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro, nonché per l'attestazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 8)

8)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 29 giugno 2001, n. 36.

Art. 6 (Norma transitoria)

(1) La disposizione di cui all'articolo 5 si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

(2) La disposizione di cui all'articolo 2/bis, comma 1, si applica a partire dal 1 settembre 1997. 9)

9)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.

Art. 7 (Disapplicazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento non trovano più applicazione le seguenti norme:

10)

Le lettere d) e e) sono state aggiunte dall'art. 5 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.

Art. 8 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43, è abrogato. 11)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

11)

L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 24 aprile 1997, n. 13.

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