(1) Salvo quanto previsto per i campeggi, le piscine natatorie e le rimesse per autoveicoli e vetture, hanno i requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, della legge,
(2) La rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) non è richiesta per gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto ubicati in edifici pregevoli per arte e storia, i quali devono rispondere alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. La pregevolezza predetta deve essere attestata dal competente ufficio provinciale.
(3) L'allegato A al presente decreto concerne l'approvazione delle prescrizioni tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Le stesse dovranno adeguarsi nei tempi e secondo le modalità ivi previste a tali prescrizioni.2)