(1) La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che è disciplinata dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.
(2) Il/La dirigente scolastico/a colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
(3) Il/La dirigente scolastico/a rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello/a stesso/a dirigente scolastico/a - dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
(4) La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il/la dirigente scolastico/a è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere con le procedure di cui all'articolo 27.
(5) Al/la dirigente scolastico/a sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 36 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
(6) In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il/la dirigente scolastico/a nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, viene conguagliato con quanto dovuto al/la dirigente scolastico/a a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.