(1) Il mutamento degli incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.
(2) Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del/la dirigente scolastico/a che abbia superato il periodo di prova può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di un incarico per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dall'articolo 19, comma 1, del presente contratto.
(3) L'aliquota di posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 20% sulla disponibilità totale di ciascun settore formativo (primo ciclo di istruzione; secondo ciclo di istruzione); l'aliquota di posti destinata alla mobilità esterna è fissata nella misura del 10% sulla disponibilità totale
(4) Il/La dirigente scolastico/a che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.
(5) In casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, d'intesa con le organizzazioni sindacali, è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che, ove concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.
(6) I/Le dirigenti destinatari/e del presente contratto possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.