Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) L'Amministrazione o il/la dirigente scolastico/a possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
(2) I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'articolo 5.