Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, i/le dirigenti scolastici/che organizzano autonomamente i tempi ed i modi dell'attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione scolastica. Durante l'attività didattica, viene garantita una attività lavorativa media non inferiore a 38 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro viene concordata tra l'Intendente scolastico/a e il/la dirigente nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali ed è portata a conoscenza del personale della scuola.
(2) Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al/la dirigente scolastico/a deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.