(1) Nel caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato/a, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
(2) Il recesso per giusta causa è regolato dall'articolo 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato/a, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il/La dirigente scolastico/a può farsi assistere da un/a rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un/a legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del/la dirigente scolastico/a, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
(4) Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il/la dirigente può altresì attivare le procedure previste dall'articolo 30.
(5) Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.