(1) Le disposizioni di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale ispettivo ad uffici nel restante territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. In tal caso non spetta nemmeno la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. A tal fine nei singoli contratti individuali è inserita una specifica clausola contrattuale.
(2) Con il presente contratto non trovano più applicazione i contratti provinciali per il personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano per gli anni 1998-1999 del 16 aprile 1998 nonché per gli anni 1999-2000 del 22 agosto 2000.