Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.
(1) Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dai Comprensori presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
(2) Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore del Sindacato firmatario del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
(3) Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate ai Comprensori da parte degli organi competenti del sindacato.