Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.
(1) I Comprensori sono tenuti ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenuti altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
(2) Il sindacato firmatario del presente Accordo ha potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e potere di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.