Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.
(1) Il Comitato zonale è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza.
(2) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
(3) I pareri di competenza del Comitato zonale sono obbligatori e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in assenza di parere.