(1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile pari a sei volte l'impegno orario settimanale.
(2) Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.
(3) Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che il Comprensoro possa garantire il servizio.
(4) Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
(5) Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali - parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.
(6) Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
(7) Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
(8) Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
(9) Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dall’articolo 3 e, qualora dovuto, dall’articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica - sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.