(1) Ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l’approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono nel seguente ordine:
- la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale;
- degli obiettivi formativi provinciali;
- degli obiettivi e strategie dell’Azienda sanitaria;
- degli obiettivi individuali del medico specialista ambulatoriale.
(2) Ai fini della partecipazione agli eventi formativi, di cui al comma 1 del presente articolo, sia in forma residenziale, sia come iniziativa di formazione a distanza o di formazione sul campo o altre forme definite dalla Commissione provinciale per la formazione continua, di cui all’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, ai medici specialisti ambulatoriali si applicano le stesse procedure di approvazione previste per i medici dipendenti dell’Azienda sanitaria Alto Adige con i suoi Comprensori sanitari.
(3) La formazione continua del medico specialista ambulatoriale si svolge in base al sistema ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.
(4) Le Amministrazioni delle Aziende per rilasciare il permesso per la partecipazione a queste manifestazioni di aggiornamento applicheranno lo stesso procedimento previsto per i medici ospedalieri dipendenti.
(5) Le spese sostenute dai medici specialisti ambulatoriali per la partecipazione a eventi formativi al fine di maturare i crediti ECM prescritti vengono rimborsate dall’Assessorato alla Sanità, dietro presentazione della seguente documentazione in originale:
- autorizzazione del Comprensorio dell’Azienda sanitaria a partecipare all’ evento formativo;
- documentazione riguardante le tasse d’iscrizione;
- documentazione riguardante vitto ed alloggio;
- documentazone riguardante le spese di viaggio;
- attestato di partecipazione all’aggiornamento;
- programma dell’evento formativo, eventuali atti del congresso;
(6) Il rimborso delle spese è effettuato secondo i criteri previsti per i medici ospedalieri dipendenti e non può superare l’importo annuale di Euro 1.300,00 per medico.
(7) La documentazione è trasmessa all’Assessorato alla Sanità tramite il Comprensorio dell’Azienda sanitaria di appartenenza. Il Comprensorio attesta la regolarità della documentazione, che deve pervenire al succitato Assessorato entro e non oltre tre mesi dell’avvenuta formazione, altrimenti le spese sostenute non sono rimborsate.
(8) Alla fine dell’anno il singolo medico specialista deve documentare al Comprensorio d’appartenenza sanitaria d’aver assolto l’obbligo formativo ECM.