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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013)

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Art. 3
Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che attestano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti

Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm. Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi:

- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria per l’intervento di coibentazione;

- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;

- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti

Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.

c) sostituzione di finestre e portefinestre

Le parti dell’edificio interessati dall’intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzato l’intervento, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora la sostituzione di finestre e portefinestre in edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica sia approvata, però non sia finanziabile da parte della Ripartizione beni culturali, può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri.

I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore Ug pari a massimo 1,2 W/m²K.

La sostituzione di finestre e portefinestre è esclusa da contributi nei casi di demolizione e ricostruzione.

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina

Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°.

Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m2 e serbatoi d’acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m2 vengono sovvenzionati al massimo 2 m2 di superficie e 200 l di serbatoio d’acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.

e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento

Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Vengono sovvenzionati al massimo 0,25 m² di superficie di collettore ogni m² di superficie lorda di piano; è compresa l’eventuale produzione di acqua calda.

Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L’inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45° dalla direzione sud.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico

Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

Qualora l’impianto serva un minimo di 5 edifici diversi, si può prescindere dall’applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

Qualora un impianto serva un minimo di 10 edifici diversi, ovvero un minimo di 20 edifici diversi esclusivamente in zone di ampliamento, questo non verrà trattato ai sensi dei criteri del presente allegato, bensì come impianto di teleriscaldamento ai sensi dell’allegato B).

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.

Qualora l'impianto serva prevalentemente serre o impianti produttivi, si può prescindere dall'applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato

Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume mimino di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per caldaie a gassificazione di legname spezzato.

h) installazione di pompe di calore geotermiche

Le pompe di calore geotermiche per il riscaldamento vengono ammesse al contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura.

Qualora l’impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per pompe di calore geotermiche.

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti

Sono da installare accumulatori termici con un volume adeguato al calore da recuperare, nel caso in cui il consumo di calore non sia continuo.

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica

I contributi vengono concessi solo nel caso in cui per l’impianto da servire non sussista la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica. Sono esclusi da questa norma gli impianti fotovoltaici finanziati da programmi UE.

k) studi di fattibilità tecnico - economica

Il contributo viene concesso solamente per studi di fattibilità inerenti progetti con carattere particolarmente innovativo finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di energie rinnovabili.

La valutazione delle domande anche in riguardo al carattere innovativo viene eseguita da una commissione di esperti nominata dall’Ufficio risparmio energetico.

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