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In vigore al: 21/08/2015

Delibera N. 3093 del 02.09.2002
Settore industria: criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"

Allegato

Settore industria: criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia”

 

CAPO I

PARTE GENERALE

 

Articolo 1

Obiettivi generali

1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’industria e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale, dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

 

Articolo 2

Riferimenti alla legislazione europea

1. L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle normative dell’Unione Europea, di seguito denominato UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

 

2. Si fa esplicito riferimento a tali normative per quanto riguarda:

a) i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa, nonché delle microimprese;

b) definizione delle iniziative agevolabili;

c) definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in “equivalente sovvenzione lorda” (ESL);

d) definizione dei territori ai fini agevolativi;

e) disciplina degli aiuti ”de minimis”.

 

Articolo 3

Imprese beneficiarie

1. Beneficiarie delle misure di sostegno sono le imprese industriali che hanno la sede legale e un’unità produttiva o di sviluppo oppure anche solo un’unità produttiva o di sviluppo nella Provincia di Bolzano e operano nei seguenti settori di attività:

a) industria manifatturiera ivi compresa l’attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli;

b) imprese industriali erogatrici di servizi per il sistema produttivo e le imprese di creazione di  software;

c) industria estrattiva, industria delle costruzioni, industria delle installazioni, impianti e imprese operanti nel comparto della lavorazione degli inerti;

d) imprese di comunicazione;

e) imprese che gestiscono centri attrezzati per trasporti intermodali;

f) imprese miste che svolgono attività industriali;

 
2. Possono beneficiare delle agevolazione anche le cooperazioni di fatto o associazioni temporanee tra due o più imprese, qualora il maggiore investimento sia effettuato da imprese operanti nei settori di cui al comma 1 del presente articolo. Per l’ammissione a contributo delle singole cooperanti/associate si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
 

3. Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia.

 

4. Sono escluse dall’agevolazione  le  imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dalle autorità comunitarie.

 

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui ai capi II, III, V, VI e VIII dei presenti criteri le imprese costituite in forma societaria in cui la partecipazione pubblica sia superiore al 50 %.

 

Articolo 4

Domande ammissibili

1. Possono essere ammesse ad agevolazione iniziative realizzate dopo la presentazione della domanda, nonché quelle che risultano effettuate nei sei mesi antecedenti.

 

2. La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall’Ufficio competente.

 

3. Ai fini della classificazione si fa riferimento all’inquadramento previsto dall’INPS, comprovato dal modello DM 10. Le imprese, all’atto dell’erogazione dell’agevolazione devono avere almeno un dipendente, ad eccezione delle imprese esercenti l’attività di impianto di risalita a conduzione familiare le quali sono esenti da tale obbligo.

 

4. Spese riguardanti I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione.

 
5. Gli investimenti che eccedono i limiti indicati nei singoli capi, effettuati attraverso lo strumento della locazione finanziaria (leasing) sono ammessi ad agevolazione alla condizione che il relativo contratto sia stipulato con società di leasing convenzionata con la Provincia, ai sensi dell’articolo 6, legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.
Sono ammissibili a contributo beni immobili di nuova costruzione traslati a società di locazione finanziaria convenzionate, al fine di stipulare un contratto di leaseback, purché l’operazione non avvenga oltre sei mesi dalla data di rilascio della licenza d’uso.
I beni mobili ammessi ad agevolazione devono risultare strumentali rispetto all’attività aziendale, nuovi di fabbrica e rispondenti ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, “direttiva macchine”.
 

6. Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che  rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

 
7. Le somme di investimento ammesse sono arrotondate ai 500,00 (cinquecento) euro inferiori
 
8. Si definisce “nuova impresa” l’impresa:

a)     costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

b)     il  cui capitale non è partecipato per oltre il 25% da imprese già costituite da oltre 24 mesi;

c)     il cui capitale non è posseduto oltre il 25 % da persone fisiche titolari di impresa già costituita da oltre 24 mesi, oppure loro consorti, parenti o affini fino al terzo grado incluso;

d)     il cui capitale non è partecipato oltre il 25 % da persone fisiche che figurano come soci di imprese già costituite da oltre 24 mesi.

Il subentro in un’azienda già esistente non viene considerato come nuova fondazione di impresa.

 

9. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attività artigianale e commerciale, qualora non prevalenti rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’Ufficio artigianato o all’Ufficio provvidenze per il turismo, il commercio e i servizi.

 

Articolo 5

Documentazione per la presentazione della domanda

1. Progetti di investimento riguardanti le costruzioni che costituiscono unità funzionale indipendente e dotati di unica concessione edilizia non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione.

 

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate all’ufficio competente su carta provvista di marca da bollo, indicando il Capo della Legge per il quale è richiesta l’agevolazione.

 

3. Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) modello DM 10 fornito dall’INPS, relativo al mese dell’ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda;

b) l’ultimo bilancio di esercizio disponibile e relativa nota integrativa firmato dal legale rappresentante dell‘impresa/società.

c)  una dichiarazione firmata dal legale rappresentante circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

d)  un prospetto riguardante l’evoluzione temporale dei principali dati aziendali;

e) un elenco degli investimenti previsti con relativi preventivi ed eventualmente un elenco delle spese già sostenute con relative fatture nei sei mesi antecedenti per i quali è richiesta l’agevolazione;

f)  una dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri della UE;

g)  per investimenti superiori a euro 750.000,00 businessplan triennale;

h)  eventuali altri documenti richiesti dall’ufficio.

 

4. Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese oltre alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono essere allegate alla domanda:

a) contratto di cooperazione con indicazione delle imprese partecipanti, degli scopi e dei contenuti della cooperazione.

b) dichiarazione circa l’attribuzione dei singoli investimenti previsti alle singole imprese associate;

c) dichiarazione circa la responsabilità solidale delle imprese cooperanti/associate per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai presenti criteri.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa cooperante.

 

5. La mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda comporta il mancato accoglimento della domanda di agevolazione.

 

6. Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.

 

Articolo 6

Tipologia di aiuto

1. Salvo disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:

a) contributo a fondo perduto, nei limiti indicati nei singoli capi;

b) mutuo  agevolato:

-     con durata di 10 anni per beni immobili;

-     con durata di 6 anni per beni mobili.

Il mutuo è concesso tramite fondo di rotazione  sull’intero investimento con una quota di partecipazione a carico della Provincia fino  ad un massimo del 50% del mutuo, nel caso di imprese fino a 29 addetti e del 70 % del mutuo nel caso di imprese con oltre 29 addetti. Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti di cui al Capo II, la  ESL non può comunque superare il 20%.

 

c) contributo interessi sul canone leasing:

-     con durata di 10 anni per beni immobili;

-     con durata di 6 anni per beni mobili.

Il contributo interessi sul canone leasing è concesso tramite fondo di rotazione sull’intero investimento con una quota di partecipazione a carico  della   Provincia   fino ad un massimo del 50% dell’operazione finanziata nel caso di imprese fino a 29 addetti e del 70 % dell’operazione finanziata nel caso di imprese con oltre 29 addetti. Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti di cui al Capo II, la  ESL  non   può  comunque superare il 20%.

 

2. La forma di aiuto di cui al comma 1 lettere b) e c) è obbligatoria per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capi.

 

3. Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1 lettere b) o c), la ripartizione fra i fondi tra Provincia e rispettivamente istituto di credito o società di leasing viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

 

Articolo 7

Istruttoria

1. Le domande sono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’ufficio competente. Sono evase in modo prioritario le domande presentate da imprese di nuova costituzione, imprese insediate in zone svantaggiate di cui all’articolo 12 dei presenti criteri, nonché quelle presentate da cooperazioni di fatto o associazioni temporanne di imprese, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
 

2. Gli uffici potranno avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.

 

Articolo 8

Liquidazione delle agevolazioni

1. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni concesse secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), e fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli capi, è richiesta:

a)     la presentazione delle fatture originali delle spese sostenute provviste di quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento e dichiarazione del richiedente l’agevolazione, autenticata ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sull’effettuazione dell‘investimento; i beni di investimento agevolati devono inoltre essere iscritti nel libro cespiti dell’azienda oppure attivati nel bilancio;

b)     le copie delle buste paga;

 

2. Nel caso di agevolazioni concesse secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 5, la liquidazione potrà aver luogo, dietro presentazione di:

a) nel caso di beni mobili:

1)     verbale di consegna o verbale di collaudo per impianti ed altri beni soggetti a collaudo, sottoscritto da utilizzatore e fornitore del bene locato;

2)     copia del contratto e delle eventuali appendici di variazione;

3)     dichiarazione della società di leasing in qualità di proprietaria, che il bene è rispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, “direttiva macchine”;

 

b) Nel caso di beni immobili dietro presentazione di:

1)     copia del contratto di leasing debitamente registrato e delle eventuali appendici di variazione;

2)     copia dell’atto notarile comprovante l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing e dell’avvenuta presa in consegna da parte del soggetto agevolato. Copia dell’atto comprovante l’eventuale costituzione in favore della società di leasing del diritto di superficie;

3)     licenza d’uso.

 

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione concessa è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa. Le eventuali maggiorazioni concesse sono parimenti ridotte e ricalcolate in base alla spesa effettivamente sostenuta. In ogni caso si potrà liquidare l’agevolazione solo se la documentazione di spesa presentata e ritenuta ammissibile raggiunge almeno il 70% della somma ammessa ad agevolazione. Il programma di investimento presentato dall’impresa può in fase di attuazione subire delle variazioni, purchè prima dell’effettuazione della modifica venga presentata apposita comunicazione all’ufficio competente che ne verifica l’ammissibilità. In ogni caso non sono ammissibili più di due variazioni.

 

4. Qualora nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, una o più imprese dovessero recedere dall’associazione, l’agevolazione concessa è ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa dalle singole imprese rimanenti e nel limite dell’importo di agevolazione deliberato.

 

Articolo 9

Impegni

1. Con la domanda di agevolazione va presentata una dichiarazione di impegno che i beni di investimento agevolati non verranno impropriamente alienati, affittati o ceduti in comodato o a qualsiasi altro titolo per il seguente periodo:

a) nel caso di macchinari, impianti tecnici, attrezzature, arredamenti, mezzi di trasporto per almeno quattro anni a partire dal loro acquisto e di tre anni nel caso si tratti di server, computer e relativo software. Se l’investimento è effettuato con lo strumento della locazione finanziaria i termini decorrono dal momento della presa in consegna del bene così come risultante dal verbale di consegna o collaudo;

b) nel caso di locali o di edifici aziendali, nonché nel caso di investimenti in costruzione e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia per almeno dieci anni a partire dalla data di acquisto o dal rilascio della licenza d’uso da parte del Comune in caso di nuove costruzioni. Se l’investimento è effettuato con lo strumento della locazione finanziaria i termini decorrono dal momento della presa in consegna del bene così come risultante dall’atto di compravendita o a far tempo dalla data di rilascio della licenza d’uso in caso di nuove costruzioni.

 
2. Nel caso l’investimento sia effettuato attraverso lo strumento del leasing, la società locatrice dovrà segnalare inoltre, fermi restando gli obblighi in capo al soggetto agevolato di cui ai precedenti commi a) e b), qualsiasi modificazione successivamente ed eventualmente intervenuta nel rapporto contrattuale e nel regime dei beni con specifico riferimento alla loro alienazione o al loro perimento totale o parziale.
 
3. È ammesso l’uso in comune degli investimenti all’interno di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese di cui all’articolo 3, comma 2.
 

4. Qualora i vincoli temporali sopra indicati non venissero rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia l’agevolazione percepita in proporzione al tempo residuo, maggiorata degli interessi legali. Il richiedente è obbligato a restituire l’agevolazione percepita, in proporzione al tempo residuo e maggiorata degli interessi legali, anche nei casi di cessazione di attività oppure di dichiarazione di fallimento.

Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, l’agevolazione è restituita, per la parte spettante, dall’impresa inadempiente, ferma restando la responsabilità solidale delle imprese cooperanti o associate per gli obblighi derivanti dal mancato rispetto dei vincoli temporali di cui al comma 1.

 

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6 % delle iniziative agevolate.

 

2. All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno alla Ripartizione competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.

 

3. Nell’ambito del controllo viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione. Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

 

4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta nel corso di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

 

5. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

 

Articolo 11

Revoca delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2-bis, legge provinciale 13 febbraio 1993, n. 17 nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o presentazione di irregolare documentazione.

 

2. L’agevolazione viene revocata anche qualora l’impresa beneficiaria dovesse fallire o cessare la sua attività prima della scadenza dei termini indicati al precedente articolo 9. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing, l’agevolazione è revocata anche qualora alla scadenza del contratto il bene non venga riscattato.

 

3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei periodi indicati al precedente articolo 9, maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

 

Articolo 12

Zone svantaggiate

1. Sono considerate zone svantaggiate le zone indicate di seguito:

Brennero

Campo di Trens

Curon Venosta

Fortezza
Glorenza
La Valle

Lasa

Lauregno

Luson

Malles Venosta

Martello

Meltina

Moso in Passiria

Prato Stelvio

Predoi

Proves

Racines

Rasun Aterselva (ad eccezione del capoluogo)

San Candido (ad eccezione del capoluogo)

San Genesio Atesino

(ad eccezione del capoluogo)

S.Leonardo in Passiria

(ad eccezione del capoluogo)

San Martino in Badia

S. Martino in Passiria

(escluso il capoluogo)

S. Pancrazio

Sarentino (ad eccezione del capoluogo)

Selva dei Molini

Senale San Felice

Sluderno

Stelvio (ad eccezione di Solda)

Trodena

Tubre

Ultimo

Val di Vizze (ad eccezione di Prati)

Valle Aurina

(ad eccezione di Cadipietra, S.Giovanni e Luttago)

Vandoies (ad eccezione del capoluogo)

Val di Casies

Verano
 

Articolo 13

Progetti

1. Possono essere concesse agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nella tabella A) del Capo II dei presenti criteri, per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’industria (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di più imprese industriali, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento delle norme UE, investimenti per l’incremento delle esportazioni ecc.).

 

Articolo 14

Programmi di incentivazioni particolari dell’UE

1. Nel caso di programmi di incentivazione particolari della UE come ad esempio LEADER e INTERREG, investimenti per progetti comuni possono essere agevolati con un tasso massimo dell’80% alla condizione che non si tratti di agevolazione a favore di singole aziende.

 

Articolo 15

Validitá

1. I presenti criteri entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dopo l’entrata in vigore dei presenti criteri.

 

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI

Criteri applicativi  per la concessione di agevolazioni  provinciali

 

Articolo 16

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno. È ammessa un’ulteriore domanda all‘anno presentata nell’ambito di una cooperazione di fatto o associazione temporanea di imprese di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri.

 

2. Domande di contributo presentate ad altri uffici provinciali e che riguardano investimenti aziendali possono essere trasmesse all’ufficio competente senza necessità di presentare ulteriore domanda di contributo.

 

3. Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale  di beni immobili, nonché le domande di beni mobili usati con prezzo unitario minimo di 250.000,00 Euro possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in un anno.

 

Articolo 17

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi ad agevolazione macchinari, attrezzature, nonché le relative spese di trasporto, impianto e montaggio, arredamenti per locali di produzione, server, computer (anche portatili), relativi software ed impianti telefonici con le seguenti precisazioni:

a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, co. 5 del Capo I, Parte Generale, sono ammessi a contributo i macchinari di produzione usati di particolare rilevanza, aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 Euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruitá del prezzo del bene acquistato e la rispondenza ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, “direttiva macchine”. Per gli investimenti effettuati in leasing, la documentazione di cui sopra viene sostituita da apposita dichiarazione rilasciata dalla società di locazione concedente.

b) non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

1)     materiali di consumo e attrezzatura minuta;

2)     interventi di manutenzione ordinaria ;

3)     stampanti per lavori di ufficio;

4)     macchine d’ufficio;

5)     arredamento per ufficio, per sale sedute;

6)     beni d’arte o antichi;

7)     beni mobili usati con valore unitario inferiore a 250.000,00 Euro;

8)     costruzione e acquisto di beni immobili per le imprese di servizio identificate con i codici da 72.10 a 72.60.2 a prescindere dalla classificazione INPS.

c)  per le imprese con fino a due dipendenti i beni con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a meno che non costituiscano un sistema funzionale o una unità funzionale all’interno del processo produttivo.

d)  per  le  imprese  con  dimensioni  superiori a due dipendenti i beni con un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a meno che non costituiscano un sistema funzionale o una unitá funzionale all’interno del processo produttivo.

 

2. Impianti tecnici:

a) sono ammessi ad agevolazione, solo quando si tratta di nuova costruzione o adeguamento a nuove normative, gli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, idraulici  compresi i servizi sanitari, antincendio e altri, che trovano impiego nell’attività industriale. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione straordinaria;

b)  non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.

 

3. Costruzioni:

a) sono ammessi ad agevolazione l’acquisto e la costruzione – anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali e pertinenze aziendali, nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta. Si dá la precedenza alle costruzioni con elevato indice di cubatura. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali;

b) per le opere immobili la cui costruzione, ampliamento o ristrutturazione preveda il rilascio della licenza edilizia si rende necessario, per l’accesso all’agevolazione, che la parte committente risulti in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 (direttiva cantieri) e successive modifiche.

Le spese e gli oneri specifici riguardanti le incombenze di cui al citato decreto legislativo sono ammesse a contribuzione.

Costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni eseguite con lo strumento della locazione finanziaria dovranno, di norma, prevedere la committenza in capo alle società di leasing.

Nel caso in cui la reaponsabilità sulla sicurezza del cantiere sia, dalla società di locazione, demandata alla parte utilizzatrice attraverso lo strumento del mandato senza rappresentanza, alla domanda di agevolazione andrà allegata copia di detto atto dal quale risultino esplicitamente gli obblighi e le responsabilità, anche penali, cui soggiace la parte committente;

c)  sono ammessi le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%;

d)  sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti; vengono inoltre ammessi i locali e i relativi allestimenti destinati ad esposizione dei processi produttivi o dei prodotti non direttamente collegati alla vendita;

e)  non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale;

f)  non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per reinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari;

g)  per le imprese indicate all’articolo 13 non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto, ristrutturazione o manutenzione di locali ad uso ufficio.

 

4. Mezzi di trasporto:

a) sono ammessi ad agevolazione le seguenti categorie di mezzi di trasporto:

1)     allestimenti di autocarri e rimorchi;

2)     autogru, autobetoniere ed autopompe;

3)     mezzi speciali per la raccolta rifiuti, pulizie e spurgo di cisterne e pozzi, rimozione automezzi;

b) non sono ammessi ad agevolazione autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati come autocarri;

c) l’investimento minimo ammissibile ad agevolazione non deve essere di prezzo unitario inferiore a 10.000,00 Euro.

 

5. Impianti di risalita:

a) sono ammesse ad agevolazione le seguenti categorie di investimenti:

1)     impianti di innevamento artificiale con i relativi accessori;

2)     battipista e relativi accessori;

b) non sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese relative al funzionamento degli impianti di risalita, e così pure le spese per il reinverdimento delle piste, la costruzione o la modifica dei tracciati delle piste, né qualsiasi costruzione, anche se mobile, adibita ad attività commerciale o turistica.

 

6. Spese di trasporto e di montaggio:

a)  le spese di impianto e di montaggio direttamente connesse con i beni di investimento sono ammesse ad agevolazione;

b)  le spese di trasporto relative ai beni di investimento sono ammesse ad agevolazione.

 

7. Lavori in economia:

a)  gli investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nell’ambito della propria attività aziendale; i lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da conto finale.

 

Articolo 18

Trasferimento  di beni mobili e immobili tra parenti ed affini

1. Non  sono  ammessi gli acquisti di beni fra  parenti  ed affini, entro il terzo  grado,  fra  una società  ed  i suoi soci, fra società  qualora  vi facciano parte gli stessi soci o fra società in qualsiasi modo collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni immobili o mobili fra  società  delle  quali  solo  alcune  persone sono soci in entrambe, può essere ammessa  la parte che  corrisponde  alla  quota  societaria della persona non facente parte della società.

 

Articolo 19

Limite degli investimenti

1. Il limite minimo degli investimenti agevolabili (totale degli investimenti considerati ammissibili) non può essere inferiore a 8.000,00 Euro per imprese fino a due  dipendenti, 15.000,00 Euro per le piccole imprese fino a 29 addetti, 22.000,00 Euro per piccole imprese da 30 a 49 addetti e 38.000,00 Euro per le medie imprese.

 

Articolo 20

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A” .

 

Articolo 21

Liquidazione delle agevolazioni

1. Per la liquidazione delle agevolazioni relative ad investimenti la cui proprietà risulta in capo al soggetto agevolato è da produrre la seguente documentazione:

a)  per acquisto di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di valore fino a 500.000,00 Euro: contratto registrato di acquisto o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, autenticata ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

b)  per acquisto di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di importo superiore 500.000 Euro: contratto registrato di acquisto o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull’effettuazione dell’investimento nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, di cui al comma 1, lettera a);

c)  per acquisto di macchinari, attrezzature, impianti tecnici e mezzi di trasporto: contratto di acquisto o fatture, regolarmente quietanzate nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione di cui al comma 1, lettera a).

d) Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore dei lavori che si baserà a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

 
2. Nel caso di investimenti effettuati secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 5, la liquidazione potrà avere luogo:
a) Per beni mobili, dietro presentazione di:

1)     verbale di consegna, o verbale di collaudo per impianti ed altri beni soggetti a collaudo, sottoscritto da utilizzatore e fornitore del bene locato;

2)     copia del contratto e delle eventuali appendici di variazione;

3)     dichiarazione della società di leasing, in qualità di proprietaria, che il bene è rispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, “direttiva macchine”.

 
b) Per i beni immobili, dietro presentazione di:

1)     copia del contratto di leasing debitamente registrato e delle eventuali appendici di variazione;

2)     copia dell’atto notarile comprovante l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing e dell’avvenuta presa in consegna da parte del soggetto agevolato. Copia dell’atto comprovante l’eventuale costituzione in favore della società di leasing del diritto di superficie;

3)     licenza d’uso;

 
CAPO II – TAB. A: Investimenti aziendali
INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature ed arredamento,  impianti tecnici, impianti di risalita, costruzioni, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, lavori in economia

Dimensione di impresa

Tasso di agevolazio-ne base

fino al

Maggiorazioni

Tasso di agevolazio-ne massimo

Limite di investimento in euro oltre il quale sono obbligatori il mutuo o il contrib. interessi su canone leasing

Limite di investimento massimo in euro  per il triennio


 

PICCOLE IMPRESE

(fino a 29 addetti)


 

13%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  50%

+ 3% per nuova impresa

+ 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

+ 3% per zona svantaggiata


 

23%


 

750.000,00

 

Per imprese con fino a 2 addetti:

400.000,00


 

2.000.000,00


 

PICCOLE IMPRESE

(da 30 a 50 addetti)


 

13%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  35%

+3% per nuova impresa

+ 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

+ 3% per zona svantaggiata


 

23%


 

1.500.000,00


 

4.500.000,00


 

MEDIE IMPRESE


 

7,5%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+3% per nuova impresa

+ 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

+ 3% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

2.000.000,00


 

5.500.000,00


 

GRANDI IMPRESE


 

0

in regime de minimis

7,5% per investimenti

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno  il 30%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+ 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

+3% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

3.000.000,00


 

6.000.000,00

(1) Non si possono applicare ulteriori maggiorazioni in regime ”de minimis”.
 

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 22

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno. È ammessa un’ulteriore domanda all‘anno presentata nell’ambito di una cooperazione di fatto o associazione temporanea di impresa di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri.

 

Articolo 23

Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione:

a) delle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

b) della quantità dei rifiuti o dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

c) delle emissioni acustiche;

d) dei danni al suolo e delle relative conseguenze;

e) dell’impiego di materie prime;

f) dell’utilizzo d’acqua.

 

2. Investimenti e iniziative considerati ammissibili:

a)  investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;

b)  investimenti   ambientali sui  quali  la conseguenza secondaria è costituita da:

1)     risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammodernamento di impianti di riscaldamento;

2)     isolamento termico;

c)  costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

d)  risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

e)  impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento;

f)  impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

g)  impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

h)  impianti di riciclaggio.

i)  investimenti in beni immobili e in beni mobili destinati alla riduzione del traffico su ruota (posa di binari all’interno del compendio aziendale, costruzione di banchine e sistemi di manipolazione delle merci da camion a vagone ferroviario, acquisto di materiale rotabile, ecc.);

j)  informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali nonché per il trasporto intermodale;

k)  Audit ambientale

 

Fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientali.

 

Fase 2:

- l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n. 1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

 

3. Per le iniziative di cui al comma 2, lettera j) si fa riferimento alle agevolazioni previste nel Capo V.

 

Articolo 24

Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:

a) spese per l’acquisto o la costruzione in proprio di impianti, macchinari o dispositivi tecnici nonché di immobili;

b) spese per il risanamento di siti industriali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

c) spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto unitario (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione deve essere rivolta all’Ufficio risparmio energetico;

d) spese connesse all’audit ambientale:

 

Fase 1

-     consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

-     l’impiego di un addetto interno fino ad un massimo pari  al totale degli altri costi sovvenzionabili

 

Fase 2

-     consulenza esterna

-     l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di management ambientale fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili;

-     corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

-     la certificazione ed altri audits esterni;

-     la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

e) spese di consulenza nel settore della tutela ambientale e del risparmio energetico;

f) spese per informazione tecnica, servizi di consulenza e formazioni del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali o sul trasporto intermodale;

g) spese per valutazione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

h) spese  riguardanti il  rinnovo  o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nell’area servita da impianti di teleriscaldamento già esistenti o in programmazione. Tali impianti devono essere previsti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in base alla proposta del Comune interessato, in zone a tal fine classificate. Tale norma non si applica qualora il calore venga fornito da impianti diversi dalle citate centrali di teleriscaldamento.

 

Articolo 25

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse all’agevolazione:

a) beni di investimento usati;

b) spese correnti  di amministrazione, manutenzione ordinaria;

 

Articolo 26

Misura delle agevolazioni

1. Vengono concesse agevolazioni nella seguente misura:

a) per investimenti che comportano l’adeguamento a nuove norme ambientali vincolanti,  fino  al  15%;

b) per investimenti che superano significativamente le norme obbligatorie, fino al 30% per grandi imprese e fino al 40% per PMI;

c) per investimenti in mancanza di norme vincolanti sulla tutela dell’ambiente fino al 30% per grandi imprese e fino al 40% per PMI.

 

2. Le spese ammissibili per progetti di ecoaudit non possono superare 150.000,00 Euro per le PMI e 200.000,00 Euro per le grandi imprese. Per  l’ottenimento  dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale. Un superamento dell’intensità di aiuto previsto nel Capo IV può avvenire in applicazione del regime “de-minimis” come segue:

a) per le spese riguardanti la fase 1 dell’audit ambientale:

- fino al 75% per le piccole e medie imprese (PMI)

- fino al 50% per le grandi imprese

b) per le spese riguardanti la fase 2 dell’audit ambientale:

- fino al 50% per le piccole e medie imprese (PMI)

- fino al  40% per le grandi imprese

c) le percentuali indicate al comma 1 lettera a) possono essere aumentate, fino ad una agevolazione massima del 30% in regime ”de minimis” come segue:

- 5% per nuova fondazione di impresa;

- 3% per zona svantaggiata;

- 5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse o altre forme di cooperazione.

 

4. La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “B”.

 

Articolo 27

Disposizioni generali

1. I costi ammissibili devono limitarsi ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell’ambiente. Pertanto quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono sostituiti quelli esistenti, non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacitá produttiva senza migliorarne la compatibilitá ambientale. Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacitá degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilitá ambientale, i costi differenziali saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacitá iniziale dell’impianto.

 

2. Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto. Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare signifi- cativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 
CAPO III – TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali

INVESTIMENTI/SPESE AMMESSE


INTENSITA  DELL’AIUTO

Investimenti per la tutela dell’ambiente

Investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia

Aiuti di base

fino al 15% in caso di adeguamento a norme ambientali esistenti:

fino al  30% in caso di  un significativo superamento dei criteri previsti dalla legislazione vigente o di mancanza di rispettive norme

Maggiorazioni:

+10% se piccole o medie imprese, solo in regime “de minimis”, in caso di adeguamento a norme ambientali esistenti

+5% per fondazione di impresa; (1)

+3% per zona svantaggiata; (1)

+5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse o altre forme di cooperazioni. (1)

Informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali

Vedi Capo V

Ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti

Vedi Capo IV

eco-audit

Fase 1 (per una durata di 10 giorni)

fino al 75% per le PMI di cui il 40% in regime de minimis;

fino al 50% per le grandi imprese di cui il 25% in regime de minimis.

Fase 2

fino al 50% per le PMI di cui il 15% in regime de minimis;

fino al 40% per le grandi imprese di cui il 15% in regime de minimis.

(1) solo in regime “de minimis”

 

CAPO IV

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 28

Domande ammissibili

1. Sono ammesse più domande di agevolazione  all’anno.

 

Articolo 29

Iniziative ammissibili

1. La Provincia promuove le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca applicata che si distingue in ricerca industriale ed in ricerca precompetitiva;

c) sviluppo di prototipi e di preserie;

d) acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;

e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro;

f) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità e certificazione di prodotto;

g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;

 

2. Tesi di laurea su temi inerenti il settore dell’industria altoatesina. Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari  residenti  in provincia di Bolzano. Il contributo massimo concedibile è pari 1.500 Euro  ed è erogato in misura forfettaria.

 

Articolo 30

Spese ammissibili

1. Vengono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) retribuzione del personale interno esclusivamente per il tempo adibito all’attività di ricerca. E  ammesso il lavoro prestato da piú addetti che si occupano della stessa iniziativa. Possono essere considerati personale interno dell’impresa anche coloro che collaborano in via esclusiva con l’impresa mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno due anni. Per determinare le spese ammesse vengono utilizzati i seguenti parametri:

-     sul costo per lo stipendio lordo viene aggiunto un 38% come incidenza degli oneri sociali a carico dell‘impresa, per poi determinare il costo orario che moltiplicato per le ore impegnate dalla persona per la realizzazione del progetto dà il costo complessivo ammissibile ad agevolazione;

-     le ore lavorative ammesse per persona relative ad un anno sono di 1700 ore.

E  ammesso l’impiego di una persona interna impegnata per l’implementazione del sistema di qualità;

b) prestazioni di terzi;

c) costi per strumenti ed attrezzature che vengono utilizzati per la ricerca e lo sviluppo imputati proporzionalmente al tempo di utilizzo;

d) costi di materiale utilizzato per la realizzazione dei progetti elencati nell’articolo 2.

e) Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri, sono inoltre ammesse le seguenti spese:

1) spese per la creazione di un marchio collettivo;

2) la brevettazione di marchi, prodotti o processi produttivi.

 

2. La spesa annua massima, ammissibile per progetti di ricerca e sviluppo di imprese con meno di dieci addetti, non può superare 150.000,00 Euro. I progetti di ricerca, presentati da imprese con almeno dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 15.000,00 Euro per addetto per i primi cinquanta addetti, di 8.000,00 Euro per addetto  per  i successivi cinquanta addetti e di 5.000,00 Euro per addetto per ogni addetto oltre il centesimo.

 

3. Le spese ammissibili per progetti per l’introduzione di sistemi di qualità non possono superare 150.000,00 Euro per le PMI e 200.000,00 Euro per le grandi imprese.

 

4. In caso di consorzi, cooperative o di associazioni temporanee di impresa per il calcolo della spesa ammessa viene preso  a riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.

 

Articolo 31

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse all’agevolazione:

a) le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

b) le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

c) acquisto di marchi commerciali.

 

Articolo 32

Misura dell’agevolazione

1. Si concedono agevolazioni per la ricerca e sviluppo nei limiti sottoindicati:

a) Ricerca fondamentale (vedi all.1, comma 2)

-     L’agevolazione prevista per la ricerca fondamentale può arrivare fino al 75% del costo ammesso;

b) Ricerca applicata

-     Ricerca  industriale (vedi allegato 1, comma 3): l’agevolazione prevista per la ricerca industriale può arrivare fino al 50% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilitá tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 75%;

-     Ricerca precompetitiva (vedi all. 1, comma 4): l’agevolazione prevista per la ricerca precompetitiva può arrivare fino al 25% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilitá tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 50%.

 

Articolo 33

Maggiorazioni

1. In aggiunta alle agevolazioni previste all’articolo 5, comma 1, lettera b) è prevista una maggiorazione pari a 10 punti percentuali per le imprese che corrispondano alla definizione di PMI.

 

2. Una maggiorazione di 15 punti percentuali è applicata, qualora la ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione.

 

3. Una maggiorazione di 10 punti percentuali sarà applicata qualora il progetto soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri;

b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca;

c) che il progetto si accompagni ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo comunitarie.

 

4. Il cumulo delle maggiorazioni descritte non può superare i 25 punti percentuali. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

 

5. La misura delle agevolazioni viene riassunta nella tabella C.

 

Articolo 34

Tipologia di aiuto

1. L’aiuto alla ricerca e allo sviluppo può assumere le seguenti forme:

a) per investimenti fino a 350.000,00 Euro un contributo in conto capitale;

b) per investimenti superiori a 350.000,00 Euro fino a 750.000,00 Euro, metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

c) per investimenti superiori 750.000,00 Euro un mutuo agevolato;

 

2. Il mutuo viene concesso attraverso il Fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 7 della Legge Provinciale n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venti per cento del tasso di riferimento in vigore al momento della delibera. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni;

 

3. La soglia di investimento annua prevista al comma 1, lettere a), b), e c) si riferisce all’ammontare  dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.

 

Articolo 35

Liquidazione dei contributi

1. In aggiunta a quanto previsto nell’articolo 7 del Capo I, “Parte Generale”, è richiesta all’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato, il numero di giornate prestate dai consulenti esterni e dai dipendenti dell’azienda utilizzati nel progetto di ricerca.

 
CAPO IV – TAB. C: Ricerca e sviluppo

INIZIATIVE AMMISSIBILI


Le agevolazioni in percentuale per dimensione dell’impresa3

GRANDE IMPRESA

MAGGIORAZIONI

ricerca di base

fino al

ricerca applicata

fino al

eee

ricerca industriale

ricerca precompetitiva

PMI

art. 33, comma 1

prog. UE

art. 33,

comma 2

altri

art. 33, comma 3

ricerca fondamentale

75

/

/

+10

+15

+10

-  Studi di fattibilità

/

75

50

/

/

/

sviluppo di prototipi e di preserie4

/

50

25

+10

+15

+10

acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo

/

50

25

+10

+15

/

sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro

/

50

25

+10

+15

+10

progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità

/

/

25

+10

/

/


 
ALLEGATO 1
 

1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di ricerca e sviluppo si suddividono in tre grandi categorie: ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.

 

2) Per ricerca fondamentale la Commissione Europea intende unattività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

 

3) Per ricerca industriale la Commissione Europea intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, in modo che tali conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

 

4) Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota.

 
 

CAPO V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 36

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 37

Iniziative e spese ammissibili

1.1. Formazione. Sono ammesse le seguenti iniziative:

a) corsi di formazione generale con riferimento all’attivitá produttiva dell’impresa ed alle conoscenze linguistiche del personale;

b) corsi di formazione specifica del personale;

1.2. Il limite minimo di spesa ammesso per progetto é di 2.000,00 Euro e la spesa massima ammissibile per giornata/relatore é di 800,00 Euro.

1.3. Sono ammesse le seguenti spese:

a) costi di viaggio, vitto e alloggio dei docenti ed esperti  esterni, calcolati in base alle tariffe provinciali vigenti;

b) spese per l’affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

c) costi del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; è ammesso il lavoro prestato da un solo addetto fino a 150 ore/anno;

1.4. Deve  essere  presentato un piano di formazione  contenente  finalità, durata, numero di  consulenti/esperti  e  di  personale coinvolto, con nominativo e relativa qualifica.

2.1. Consulenze. Sono ammesse le seguenti iniziative a favore delle PMI:

a) l’acquisizione di conoscenze tecnologiche di informazione di mercato a mezzo di servizi di consulenza, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;

b) la consulenza mirata per l’istituzione di joint-ventures fra imprese locali ed imprese esterne alla Provincia;

c) le consulenze, le perizie, i progetti di riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell’energia;

d) le consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e di prodotti aziendali;

e) le rilevazioni, studi e ricerche e misure finalizzate al miglioramento organizzativo o strategico;

f) consulenze per l’attuazione di Programmi Comunitari;

g) consulenze per la costituzione di cooperazioni tra imprese o di associazioni di imprese.

2.2. Per le grandi imprese sono ammissibili solo spese per iniziative di consulenza riguardanti la tutela dell’ambiente e risparmio energetico.

2.3. Sono ammesse le seguenti spese:

a) costi per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati;

b) costi di viaggio, vitto e alloggio dei consulenti ed esperti esterni in base alle tariffe provinciali vigenti nonché le spese per materiale didattico;

c) spese per ricerche di mercato se effettuate da società e consulenti esterni aventi come oggetto l’attività in questione oppure da strutture universitarie e similari.

2.4. Il limite minimo di spesa per progetto ammesso é di 2.000,00 Euro e la spesa massima per consulenza ammissibile é 800,00 Euro per giornata/consulente.

2.5. Deve essere presentato un piano di intervento contenente finalità, durata, numero di esperti coinvolti e risultati economici attesi.

3.1. Servizi di consulenza e di trasferimento tecnologico. Sono ammessi i costi per la consulenza tecnologica e di innovazione intermediata dalle rispettive strutture della Camera di Commercio, del BIC Alto Adige oppure dell’Assessorato all‘industria erogate secondo le seguenti modalità :

a) ”consulenze brevi”, fino ad un massimo di 4 giorni e per un massimo di 8 giornate/uomo di consulenza;

b) ”consulenze intensive”, dal quinto giorno in poi;

c) Il limite minimo di spesa ammesso è 2.000,00 Euro e la spesa massima per consulenza ammissibile per giornata è di 800,00 Euro.

3.2. Deve essere presentato un piano contenente finalità, durata, numero di esperti coinvolti.

 

Articolo 38

Spese non ammissibili

Non sono ammesse all’agevolazione:

a) costi di copertura brevettuale;

b) costi del personale interno che partecipa ai corsi di formazione;

c) costo dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel progetto;

d) le spese  di funzionamento dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili.

 

Articolo 39

Misura dell’agevolazione e limite delle spese ammesse

1. Per consulenze la Provincia riconosce un’agevolazione massima fino al 50% dell’investimento ammesso ad esclusione delle consulenze su innovazione e trasferimento tecnologico intermediate dall’apposita struttura dell’Assessorato all’industria o della Camera di Commercio o del BIC-Alto Adige per i primi quattro giorni per le quali è previsto un massimo dell’80%. Per la parte eccedente il 50% il contributo viene concesso a titolo ”de minimis”.

 

2. Per la formazione la Provincia riconosce un‘agevolazione massima a favore delle grandi imprese per la formazione specifica fino al 50%, di cui 25 % in regime “de minimis”, e per la formazione generale fino al 50%.

 
A favore delle piccole e medie imprese la Provincia riconosce invece un‘agevolazione fino al 50 %, di cui il 15 % a titolo ”de minimis” per la formazione specifica e fino al 50 % per la formazione generale .
È inoltre concessa una maggiorazione dell’agevolazione del 5 % in regime de minimis se la relativa domanda è presentata da cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese, di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri.
 
3. Le spese sono ammissibili nella  seguente misura  massima: 10.000,00 Euro per addetto fino  ai  primi  20  addetti  e 8.000,00 Euro per ogni  addetto oltre i primi venti, fino ad un massimo di 250.000,00 Euro/anno per azienda. Il numero degli addetti si riferisce all’unità produttiva locale. Il limite massimo si riferisce all’insieme delle iniziative previste nel presente Capo;
 

4) La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “D”.

 

Articolo 40

Liquidazione dei contributi

1. In aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, Capo I, Parte Generale, é richiesta all’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato, il numero di giornate e di ore prestate dai consulenti, o se trattasi di stage aziendale, il numero di giornate di presenza in azienda.

 
 
ALLEGATO 2
 

1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di formazione si suddividono in due categorie: progetti di formazione specifica e iniziative di formazione generale.

 

2) Per formazione specifica la Commissione Europea intende insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa all’attivitá specifica dell’impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilitá di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.

 

3) Per formazione generale la Commissione Europea intende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente  all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.

 
CAPO V - TAB. D: Servizi di consulenza, formazione, diffusione di conoscenze

INIZIATIVE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Formazione specifica

fino al 50 % se PMI  (1)

fino al 50 % se grande impresa (2)

+ 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese (2)

Formazione generale

fino al 50 % se PMI

fino al 50 % se grande impresa

+ 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese (2)

Consulenza

fino al 50% per PMI

fino al 50% per grandi imprese per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico

+ 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese (2)

Sportelli di consulenza e di trasferimento tecnologico

Per consulenze intermediate dallo sportello tecnologico a piccole e medie imprese:

fino al 80% per i primi 4 giorni

fino al 50% dal  5° giorno in poi

 
(1) di cui il 15% a titolo di ”de minimis”
(2) di cui il 25 % a titolo di “de minimis”
 
 

CAPO VI

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 41

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda una tantum per ogni impresa che presenta una delle seguenti caratteristiche:

 

a) impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone fino a 40 anni di età per almeno il 60% del capitale proprio;

 

b) impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone di sesso femminile per almeno l’80% del capitale proprio;

 

c) nuova impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e nelle quali il personale impiegato non supera le 5 unità, che presentano progetti particolarmente innovativi;

 

d) imprese che si trovano nella fase del tra-sferimento della proprietà e della gestione da una generazione a quella successiva; l’imprenditore che trasferisce la titolarità deve presentare la certificazione del proprio avvenuto pensionamento.

 

Articolo 42

Spese ammissibili

 

1. Sono ammesse le seguenti spese:

 

a) costi di consulenza per il posizionamento strategico e per l’assetto organizzativo dell’azienda effettuata da esperti esterni o da istituti specializzati;

 

b) costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi industriali;

 

c) costi per consulenze legali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

 

d) costi per il tutoraggio delle imprese neocostituite fino ad un massimo di 15.000,00 Euro di spesa all’anno  per non più di due anni consecutivi;

 

Articolo 43

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili tutte quelle spese di gestione corrente che non sono esplicitamente descritte nell’articolo 2.

 

Articolo 44

Misura dell’agevolazione e limiti delle spese ammesse

1. Le spese descritte all’articolo 42 sono ammesse fino a un importo massimo di 200.000,00 Euro complessivi annui.

 

2. Le spese ammesse che si riferiscono all’articolo 42, sono finanziabili fino al 50%.

 

Articolo 45

Mutui per la costituzione di liquiditá in caso di nuova fondazione di azienda

1. Ai  fondatori di aziende, come definite nell‘articolo 4, comma 8, Capo I (parte generale) può essere concesso un mutuo a tasso agevolato per la costituzione   di  liquidità nella misura massima di 20.000,00 Euro con una durata di 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento. Per la liquidazione del mutuo non dev’essere presentata nessuna documentazione di spesa.

 

2. Il mutuo potrà essere concesso solamente un‘unica volta; la relativa domanda può essere presentata in aggiunta ad eventuali domande di agevolazioni.

 

3. Il mutuo viene concesso in applicazione alla Legge Provinciale. n. 9 del 15.04.1991 concernente ”Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attivitá economiche”. La quota di finanziamento a carico della Provincia è del 60% e il corrispondente ESL viene erogato a titolo ”de minimis”; la ESL massima concedibile non può superare il 20% .

 
CAPO VI - TAB. E: Creazione di posti di lavoro

SPESE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

·     Costi di consulenza,

·     fino al 50% della spesa ammessa ad agevolazione

·     Costi per la ricerca su marchi e esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi industriali

·     Costi per consulenze legali e fiscali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale

·     Costi di tutoraggio delle imprese neocostituite

·     Costituzione di liquidità

·     fino a 20.000,00 Euro con una durata di 42 mesi


 

CAPO VIII

SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZ-ZAZIONE

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 46

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di più domande all’anno per le imprese che presentano le caratteristiche di PMI.

 

Articolo 47

Iniziative ammissibile

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti iniziative:

a) studi, ricerche, e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;

b) realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva esterni ed interni al mercato comune;

c) altre iniziative idonee a migliorare la penetrazione dei prodotti e servizi di imprese locali sui mercati  interni ed esterni alla UE;

d)  assicurazione di crediti all’export in Paesi non facenti parte dell’UE;

e)  assicurazione di rischi di cambio per operazioni in Paesi non facenti parte dell’UE;

f)  prefinanziamento per attività di esportazione in Paesi non facenti parte dell’UE.

 

Articolo 48

Spese ammissibili

1. Per le imprese descritte nell’art. 46 sono ammesse le seguenti spese:

a) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a):

- costi per consulenze, acquisizione di studi, ricerche e informazioni finalizzati agli obiettivi indicati;

b) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b):

- costi di creazione o rinnovo di stand individuali o in consorzio con altre imprese, costi per ideazione grafica e immagine acquistate da imprese di pubblicità finalizzati alla partecipazione di fiere;

c) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c):

- realizzazione di pagine INTERNET di presentazione dell’azienda e dei prodotti;

d) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettere d) e e):

- polizze assicurative SACE, polizze assicurative di altri Istituti assicurativi e bancari;

e) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettera f):

- costo degli interessi bancari sul prefinanziamento di operazioni export.

 

Articolo 49

Spese non ammissibili

1. Spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c):

- costi per l’impiego di personale interno.

 

Articolo 50

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative descritte nell’articolo 47, comma 1 lettera a) può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

2. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui nell’articolo 47, comma 1 lettera b) può arrivare rispettivamente fino al 25% o fino al 40% della spesa ammessa a favore di PMI in relazione al fatto  che  l’iniziativa riguardi mercati interni o esterni al mercato comune europeo.

 

3 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui nell’articolo 47, comma 1 lettera c) può arrivare fino  al 35% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

4. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui di cui all’articolo 47, comma 1, lettere d) e e) e cioè assicurazione di crediti all’export e assicurazione di rischi di cambio, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

5. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettera f) e cioè prefinanziamento per attività di esportazione può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI, in regime ”de minimis”. L’agevolazione può essere concessa anche in forma di mutuo agevolato dal fondo di rotazione con durata di tre anni, di cui sei mesi di preammortamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b).

 

6. È prevista una maggiorazione dell‘agevolazione di 5 punti percentuali in regime de minimis, qualora la domanda di agevolazione sia presentata da una coopera-zione di fatto o associazione temporanea di imprese di cui all’articolo 3, comma 2.

 

Articolo 51

Limite delle spese ammesse

1. Il limite delle spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c) ed ammesse ad agevolazione non può superare 100.000,00 Euro annui per azienda.

 

2. Il limite delle spese ammesse ad agevo-lazione riguardanti le iniziative di cui all’articolo 47, comma 1, lettere d), e) e f), per le piccole imprese, non può superare 50.000 Euro per azienda e per le medie imprese, 75.000 Euro annui per azienda.

 

CAPO VIII - TAB. F: Internazionalizzazione


INIZIATIVE AMMESSE


INTENSITÁ DELL’AIUTO

·     studi, ricerche e consulenze

·     assicurazione crediti all’export

·     assicurazione di rischi di cambio

·     fino al 50% solo se piccole e medie imprese

·     + 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese in regime de minimis

·     escluse le grandi imprese

·     realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva intra ed extra CEE

·     fino al 25% se l’iniziativa riguarda mercati interni al mercato comune europeo

·     fino al 40% se l’iniziativa riguarda mercati esterni al mercato comune europeo

·     + 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese in regime de minimis

·     altre iniziative idoneee a migliorare la penetrazione dei prodotti e servizi locali intra ed extra CEE

·     fino al 35% solo se piccole e medie imprese

·     + 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese in regime de minimis

·     escluse le grandi imprese

·     prefinanziamenti per attività di esportazione in paesi non facenti parte dell’UE

·     fino al 50% sotto forma di aiuto ”de minimis”

·     + 5 % per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese in regime de minimis

·     escluse le grandi imprese

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
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ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
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ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
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ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionArt. 1 (Oggetto)
ActionActionArt. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
ActionActionArt. 3 (Proclamazione dello sciopero e termine di preavviso)
ActionActionArt. 4 (Scioperi di breve durata)
ActionActionArt. 5 (Trattenute per scioperi brevi)
ActionActionArt. 6 (Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali)
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArticolazione dell'orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionDisposizioni del contratto di comparto 8 maggio 1997 non abrogate dal presente contratto di comparto
ActionActionNorme transitorie
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionIndennità esistenti
ActionActionNuove indennità di istituto
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8-12.   
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14-31.   
ActionActionArt. 32
ActionActionTABELLA A)
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
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ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
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ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionXXXIII Viabilità
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ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
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ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
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ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
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ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
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ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
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ActionAction18/11/2002 - Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction16/09/2002 - Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction11/11/2002 - Delibera N. 4090 del 11.11.2002
ActionAction18/11/2002 - Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction23/12/2002 - Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction09/12/2002 - Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction25/11/2002 - Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction13/08/2002 - Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction02/09/2002 - Delibera N. 3121 del 02.09.2002
ActionAction04/11/2002 - Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction12/04/2002 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002
ActionAction24/04/2002 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002
ActionAction16/05/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
ActionAction22/07/2002 - Corte costituzionale - sentenza 22 luglio 2002, n. 372
ActionAction26/07/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction26/11/2002 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002
ActionAction04/12/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002
ActionAction20/12/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
ActionAction26/07/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction31/01/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
ActionAction31/01/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
ActionAction05/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
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ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
ActionAction04/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
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ActionAction12/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
ActionAction28/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
ActionAction28/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
ActionAction08/04/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
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ActionAction25/03/2002 - CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionAction04/07/2002 - CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
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ActionAction21/02/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2002, n. 5
ActionAction15/03/2002 - Legge provinciale 15 marzo 2002, n. 4
ActionAction15/03/2002 - Legge provinciale 15 marzo 2002, n. 5
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ActionAction09/04/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2002, n. 12
ActionAction24/04/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 24 aprile 2002, n. 13
ActionAction06/05/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionAction15/05/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2002, n. 16
ActionAction30/05/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2002, n. 17
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ActionAction14/06/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2002, n. 20
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ActionAction08/07/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002 , n. 24
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ActionAction20/08/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 20 agosto 2002, n. 30
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ActionAction30/09/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 30 settembre 2002, n. 36
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ActionAction16/07/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
ActionAction11/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
ActionAction30/09/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
ActionAction05/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
ActionAction05/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
ActionAction29/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
ActionAction18/12/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
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ActionAction18/03/2002 - Legge provinciale18 marzo 2002, n. 6 
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ActionAction04/03/1963 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16
ActionAction29/08/1963 - decreto del Presidente della giunta provinciale 29 agosto 1963, n. 55
ActionAction13/01/1963 - Legge provinciale 13 gennaio 1963, n. 1
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10
ActionAction14/08/1963 - Legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction14/08/1963 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction14/08/1963 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction29/08/1963 - Legge provinciale 29 agosto 1963, n. 12
ActionAction30/08/1963 - Legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13
ActionAction21/10/1963 - Legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14
ActionAction02/12/1963 - Legge provinciale 2 dicembre 1963, n. 15
ActionAction17/01/1963 - Legge provinciale 17 gennaio 1963, n. 2
ActionAction20/04/1963 - Legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3
ActionAction29/04/1963 - Legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4
ActionAction01/07/1963 - Legge provinciale 1 luglio 1963, n. 5
ActionAction05/07/1963 - Legge provinciale 5 luglio 1963, n. 6
ActionAction05/07/1963 - LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9
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ActionAction1960
ActionAction21/04/1960 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1960, n. 24
ActionAction19/07/1960 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
ActionAction15/09/1960 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1960, n. 48
ActionAction09/01/1960 - Legge provinciale 9 gennaio 1960, n. 1
ActionAction10/11/1960 - Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10
ActionAction10/11/1960 - Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11
ActionAction10/11/1960 - Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12
ActionAction16/11/1960 - Legge provinciale 16 novembre 1960, n. 13
ActionAction19/11/1960 - Legge provinciale 19 novembre 1960, n. 14
ActionAction23/11/1960 - Legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15
ActionAction24/11/1960 - Legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16
ActionAction11/01/1960 - Legge provinciale 11 gennaio 1960, n. 2
ActionAction14/01/1960 - Legge provinciale 14 gennaio 1960, n. 3
ActionAction02/03/1960 - Legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4
ActionAction07/04/1960 - Legge provinciale 7 aprile 1960, n. 5
ActionAction04/04/1960 - Legge provinciale 4 aprile 1960, n. 6
ActionAction30/05/1960 - Legge provinciale 30 maggio 1960, n. 7
ActionAction10/07/1960 - Legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8
ActionAction24/08/1960 - Legge provinciale 24 agosto 1960, n. 9
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