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In vigore al: 21/08/2015

Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa (modificata con delibera n. 196 del 25.2.2014)

Allegato

L'ASSUNZIONE TEMPORANEA AL SERVIZIO PROVINCIALE

1.Introduzione

1.1 Nell’Amministrazione provinciale a partire dal 1995 l’assunzione di personale a tempo determinato é effettuata in misura sempre maggiore mediante concorsi e reclutamenti.

1.2 Qualora per impellenti necessità di servizio non possa essere attesa la conclusione dei concorsi oppure reclutamenti mediante prove selettive, il personale é assunto nel rispetto di graduatorie formate ed utilizzate secondo regole trasparenti ed oggettive.

2. Graduatorie

2.1 Le graduatorie vengono rinnovate ogni 4 mesi, hanno carattere permanente e pertanto non è necessario ripresentare la domanda ad ogni scadenza di graduatoria.

2.2 Le graduatorie vengono formate per profilo professionale, separatamente per ciascun gruppo linguistico. A seconda delle necessità vengono formate per ambito comunale oppure per zona geografica (più comuni) oppure per struttura operativa. Nel caso in cui per un profilo professionale venga indetto il reclutamento di personale mediante prove selettive, la corrispondente graduatoria è utilizzata anche ai fini dell’assunzione a tempo determinato.

2.3 Le graduatorie vengono formate per i profili professionali di cui all’allegato 2. Per i rimanenti profili professionali, per motivi di economicità e di efficienza, si procede come segue:

a) i posti vengono offerti mediante inserzione nei giornali,

b) una commissione composta da 3 membri determina il grado di idoneità degli interessati ai posti offerti.

La commissione viene nominata dal direttore della ripartizione del personale e può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nella selezione del personale oppure di coloro che dirigono il servizio per il quale il personale dovrà essere assunto.

2.4 I profili professionali, per i quali si formano le graduatorie, potranno essere rideterminati con decreto del direttore della ripartizione del personale ad ogni scadenza di graduatoria.

3. Gestione e amministrazione delle graduatorie

3.1 Le graduatorie si formano sulla base della valutazione dei titoli di studio e/o professionali. I criteri di valutazione vengono riportati in allegato .

3.2 La valutazione dell'esperienza professionale avviene due volte all'anno. L'esperienza professionale maturata entro il 31 dicembre di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° marzo dell'anno successivo; quella maturata entro il 30 giugno di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° novembre dell'anno corrente.

3.3 In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

3.4 Il personale in servizio nell’anno che termina alla data di scadenza utile per l’iscrizione in graduatoria, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. Tale titolo di precedenza spetta anche al personale assunto a graduatoria esaurita e che al momento dell’assunzione risulta essere in possesso dei requisiti d’accesso richiesti.

3.5 Gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel reclutamento di personale mediante prove selettive, non possono essere superati nella graduatoria del relativo profilo professionale da aspiranti non ancora esaminati.

3.6 15 giorni prima della pubblicazione delle graduatorie definitive si pubblicano le graduatorie provvisorie presso la sede della ripartizione del personale, palazzo provinciale VIII, Bolzano, via Renon, 13. Pertanto gli aspiranti interessati hanno la possibilità di segnalare eventuali errori entro il periodo di pubblicazione. Le graduatorie definitive sono approvate con decreto del direttore delle ripartizione del personale, vengono pubblicate presso la sede della predetta ripartizione e depositate presso l’ufficio assunzioni personale. Sono applicate a decorrere dal 1 marzo, 1 luglio e 1 novembre di ciascun anno.

3.7 Nello spirito di un rapporto costruttivo di collaborazione tra amministrazione e cittadino, l’aspirante è invitato a segnalare, entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, eventuali errori riscontrati nelle graduatorie provvisorie oppure a chiedere la regolarizzazione di indicazioni già fatte o della documentazione già presentata. Rimane comunque aperta la possibilità di presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse ( L.P. n. 17/93).

4. Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza

4.1 Qualora, senza giustificato motivo, un aspirante non accetti l'offerta di un posto o non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non inizi servizio alla data convenuta, è cancellato dalla corrispondente graduatoria, a meno che non si tratti della graduatoria di un profilo professionale per il quale è stato indetto il reclutamento mediante prove selettive.

L'impiegato che si dimette volontariamente dal servizio è cancellato dalla relativa graduatoria.

Altri casi di cancellazione sono previsti per scarso rendimento e per motivi disciplinari (vds. cfr. 8)

L'assegnazione nonché l'accettazione di un posto fisso (a tempo indeterminato oppure di ruolo) comporta la cancellazione dell'aspirante dalla relativa graduatoria.

4.2 Un aspirante cancellato da una graduatoria può ripresentare immediatamente la domanda di inserimento nella prossima graduatoria. Chi però, senza giustificato motivo, benché invitato, non si sottopone alle prove selettive di un reclutamento oppure non le supera, è cancellato dalla graduatoria del relativo profilo professionale per la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, che decorre dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria della procedura concorsuale, l’interessato può presentare una nuova domanda di assunzione.

4.3 Perde la precedenza nella graduatoria, dovuta ad un incarico a tempo determinato, colui che senza giustificato motivo non si sottopone alle prove di un concorso oppure di un reclutamento alle quali è stato invitato oppure qualora non riesca a conseguire l'idoneità.

5. Domande

5.1 Per essere assunti nell'amministrazione provinciale si deve aver compiuti il 18mo anno di età.

5.2 Le domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie vanno redatte secondo il facsimile allegato e risultano essere presentate entro il termine prestabilito:

a) nel caso che vengano presentate presso l'Ufficio assunzioni personale entro le ore 12.00 del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;

b) nel caso che vengano spedite con lettere raccomandata entro le predette date. Al riguardo è determinante il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5.3 Gli aspiranti sono invitati di informarsi già in sede di presentazione della domanda sulle diverse possibilità di impiego e di decidere pertanto,

a) i profili professionali (mass. 3) più appropriati;

b) i comuni (mass. 3) dove intendono svolgere la loro attività;

c) il rapporto di servizio che interessa (a tempo pieno oppure a tempo parziale);

d) se quale bidello/a sono disponibili a lavorare di giorno e/o di sera in occasione delle cosiddette attività extrascolastiche.

La decisione presa è revocabile e può essere modificata a ciascuna scadenza utile alla presentazione delle domande. Ai fini dell’iscrizione in graduatoria si tiene conto esclusivamente dell’ultima domanda presentata. La firma della domanda vale anche come firma del curriculum vitae.

5.4 La richiesta di assunzione a tempo determinato è nel contempo considerata quale richiesta di partecipazione al concorso, nel caso che per un profilo professionale sia stato indetto il reclutamento di personale mediante prove selettive.

5.5 I titoli di studio e/o professionali vanno presentati in copia semplice. Lo stesso dicasi per il libretto di lavoro oppure il certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro a dimostrazione dell'esperienza professionale. Per il resto l'aspirante segue le indicazioni contenute nel facsimile di domanda.

5.6 Le domande decadono nel caso che non vengano confermate entro il biennio dall'approvazione della graduatoria nella quale l'aspirante è stato iscritto per effetto della domanda presentata. La conferma della domanda deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla cfr. 5.2. Non decadono le domande degli aspiranti assunti.

5.7 In sede di conferma della domanda l'aspirante dovrà aggiornare la sua posizione relativamente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

5.8 Le domande ed i documenti allegati alla stessa, in caso di cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie, non vengono restituite. Vengono tenute a disposizione dell’interessato per un biennio a decorrere dalla cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie e saranno quindi eliminate.

5.9 Coloro che, sulla base di indicazioni mendaci oppure documenti falsi, riescano ad acquisire l'inclusione nelle graduatorie oppure coloro che riescano ad ottenere addirittura degli incarichi subiscono l'annullamento degli incarichi stessi, la cancellazione permanente da tutte le graduatorie e le conseguenze penali previste.

5.10 Gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino, ai fini dell’occupazione di posti nell’Amministrazione scolastica possono anche iscriversi nella rispettiva graduatoria di uno degli altri due gruppi linguistici, a seconda che abbiano assolto la formazione richiesta presso una scuola con la lingua di insegnamento tedesca oppure italiana. Nel caso di assolvimento della formazione richiesta presso una scuola nelle località ladine sussiste la possibilità di iscriversi nella rispettiva graduatoria di entrambi gli altri gruppi linguistici (art. 3bis L.P. 15.04.99, nr. 11). Coloro che appartengono al gruppo linguistico ladino devono essere in possesso dell’attestato di trilinguismo.

5.11 La presentazione della domanda di iscrizione in una delle graduatorie comporta l’assenso esplicito del candidato all’uso, ai sensi della vigente normativa, dei dati personali da parte dell’Amministrazione e la presa in visione degli stessi da parte di altri concorrenti, in quanto rilevanti ai fini dell’assunzione.

6. Persone disabili

6.1 Per le persone disabili ( Legge nr. 68/99) si formano apposite graduatorie separate per gruppo linguistico. In tali graduatoria i disabili disoccupati vengono posizionati prima dei disabili occupati.

6.2 I disabili disoccupati vengono iscritti in graduatoria nel rispetto dei criteri dell’Ufficio del lavoro, mentre per i disabili occupati si applicano i criteri vigenti per i rimanenti aspiranti.

6.3 Di norma, alle persone disabili inizialmente vengono offerti dei posti a tempo parziale oppure degli incarichi a tempo pieno di breve durata. In tal modo si dà ai disabili la possibilità di verificare fino a che punto siano in grado di svolgere le mansioni connesse al profilo professionale e di valutare l'opportunità di aspirare, tenuto conto della capacità lavorativa rimanente, ad un’occupazione continuativa a tempo pieno oppure a tempo parziale.

7. Offerta dei posti

7.1 I posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla loro posizione in graduatoria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.2 L'offerta dovrà essere accettata per iscritto entro e non oltre 5 giorni a decorrere dal ricevimento della stessa; in caso contrario si effettua la cancellazione ai sensi del comma 4.1.

7.3 Di regola l’aspirante viene sottoposto ad un colloquio di assunzione condotto dal direttore del servizio competente. L’esito del colloquio, se è negativo, dev’essere motivato. L’aspirante respinto ha comunque la possibilità di chiedere una motivazione scritta. Egli viene mantenuto in graduatoria per altri impieghi.

7.4Coloro che accettano l'offerta e superano l’eventuale colloquio di assunzione, saranno invitati, limitatamente ai posti da coprire, a presentare, entro il termine stabilito, la documentazione utile all'assunzione in Provincia nonché ad assumere il servizio alla data convenuta.

7.5 Nei casi in cui si prevedano alternativamente più titoli di studio (professionali) per l'accesso ad un profilo professionale e particolari circostanze richiedano l'assunzione di una persona in possesso di un particolare titolo di studio (professionale) fra quelli previsti, alla copertura del posto possono concorrere in ordine di graduatoria unicamente coloro che siano in possesso del titolo di studio (professionale) specificatamente richiesto.

7.6 A graduatoria esaurita si può provvedere all’assunzione di personale a tempo determinato mediante chiamata diretta. In mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti culturali d’accesso previsti, per chiamata diretta si possono assumere, previo accertamento dell’idoneità, anche aspiranti sprovvisti di tali requisiti, fermo restando il requisito dell’attestato di bilinguismo richiesto.

7.7 Agli aspiranti già titolari di posti provinciali si offrono solamente i posti nei profili professionali ascritti a qualifiche funzionali superiori rispetto alla qualifica funzionale di appartenenza.

7.8 L’offerta di posti a candidati, già appartenenti all’amministrazione provinciale, che per effetto delle disposizioni del contratto collettivo sulla mobilità orizzontale oppure verticale sono iscritti nelle graduatorie predisposte anche ai fini dell’espletamento del reclutamento mediante prove selettive, è soggetta al superamento delle corrispondenti prove selettive.

8. Valutazione

8.1 Per l’Amministrazione il lavoro a tempo determinato è importante al punto che una serie di aspetti vengono regolamentati dai contratti collettivi. Così per esempio ogni dipendente che è assunto compie un periodo di prova di tre mesi. Inoltre la prestazione del personale assunto a tempo determinato viene valutata una volta all’anno sulla base di un preventivo accordo sui compiti da svolgere e sugli obbiettivi e risultati da raggiungere.

8.2 Nel caso che un rapporto di lavoro venga risolto per il motivo di un persistente insufficiente rendimento oppure per il mancato superamento del periodo di prova, l’interessato non può più chiedere l’inserimento nella graduatoria del corrispondente profilo professionale. Inoltre il servizio prestato presso l’Amministrazione provinciale non viene preso in considerazione. Per motivi giustificati la Ripartizione del personale può disporre il reinserimento dell’interessato nella graduatoria del profilo professionale in cui non ha superato il periodo di prova.

8.3 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro si ripeta per uno dei motivi indicati sub 8.2 oppure il rapporto di lavoro venga sciolto per motivi disciplinari, l’aspirante è cancellato da tutte le graduatorie e decade dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria.

9. Presupposto normativo e ambito di applicazione

9.1 La presente disciplina si basa sulla seguente normativa:

art. 12 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16

regolamento di esecuzione sull’accesso all'impiego provinciale 26 marzo 1997, n. 6

contratto di comparto per il personale provinciale 04.07.2002 e contratto intercompartimentale del 01.08.2002.

9.2 La presente disciplina non si applica all’ambito delle scuole materne ed al personale insegnante ed equiparato. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sostituisce a decorrere da tale data la disciplina di cui alla delibera della G.P. 13.08.1999, n. 3292.

Anlage 2

 

Domanda di assunzione ....omissis....

 

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ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionActionAllegato
ActionActionAnlage 1
ActionActionAnlage 2
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ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
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ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
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ActionAction23/03/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
ActionAction30/01/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2
ActionAction15/05/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1973, n. 29
ActionAction10/10/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1973, n. 40
ActionAction29/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1973, n. 50
ActionAction30/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1973, n. 53
ActionAction14/02/1973 - decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1973, n. 7
ActionAction14/02/1973 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale9
ActionAction20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
ActionAction20/01/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction01/02/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction01/02/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973 n. 688
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction10/01/1973 - Legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1
ActionAction02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionAction19/04/1973 - Legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12
ActionAction23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 13
ActionAction23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 15
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 17
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 18
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 19
ActionAction09/01/1973 - Legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2
ActionAction25/07/1973 - Legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 21
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24
ActionAction23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 26
ActionAction10/01/1973 - LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 8
ActionAction02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 9
ActionAction13/08/1973 - Legge provinciale 13 agosto 1973 , n. 27
ActionAction23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
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ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 32
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
ActionAction07/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionAction08/09/1973 - Legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 34
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41
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ActionAction11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 43
ActionAction11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 44
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 45
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ActionAction14/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
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ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 55
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56
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ActionAction19/09/1973 - Legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37
ActionAction20/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 38
ActionAction20/09/1973 - Legge provinciale 20 settembre 1973, n. 62
ActionAction21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 64
ActionAction21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 65
ActionAction06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 88
ActionAction06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 89
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ActionAction02/11/1973 - Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70
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ActionAction06/11/1973 - Legge provinciale 6 novembre 1973, n. 67
ActionAction08/11/1973 - Legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87
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ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
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