1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli/le imprenditrici agricole che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, coltivano direttamente l’azienda in qualità di proprietario o affittuario e che sono iscritti nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.
2. L’azienda del richiedente/della richiedente deve appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:
a) aziende frutti-viticole nonché di aziende che coltivano colture specializzate,
b) aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di svantaggio,
c) aziende zootecniche con 40 e più punti di svantaggio,
d) aziende a indirizzo produttivo misto.