1. Ai fini della liquidazione dell’intero vantaggio economico la spesa complessivamente sostenuta dal soggetto beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.
2. Se le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.
3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta l’assegnazione di un finanziamento di importo non superiore all’ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.
4. Per la liquidazione del vantaggio economico l’ufficio provinciale competente verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con l’elenco delle spese preventivate allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio provinciale ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.
6. Di norma sono ammesse compensazioni fra le singole voci di spesa fino a una variazione massima del 25% del loro importo.
7. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.