1. I vantaggi economici di cui all'articolo 5 possono essere concessi a:
a) enti, fondazioni, associazioni, incluse le associazioni temporanee di scopo (ATS) di cui all’articolo 45, cooperative e comitati, anche temporanei di scopo, che svolgono un’attività continuativa da almeno due anni sul territorio provinciale e che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
b) singole persone che operano in provincia di Bolzano da almeno due anni.
2. I finanziamenti a soggetti con scopi di lucro sono del tutto eccezionali e possono essere erogati solo per iniziative con autonoma, trasparente gestione in ambiti non coperti o per eventi non efficacemente realizzabili da soggetti senza scopo di lucro.
3. Le iniziative per le quali si presenta domanda di vantaggio economico devono rispondere a un criterio di interesse generale, ossia essere destinate a tutta la collettività e non solo ai propri soci e socie, ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
4. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
5. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno avere almeno nove soci/socie. Se svolgono attività prevalente in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci/le socie dovranno essere almeno cinque.
6. Le persone singole di cui al comma 1, lettera b), possono beneficiare di vantaggi economici per singole attività culturali, artistiche o di carattere educativo, di iniziativa privata, che meritano un sostegno pubblico in quanto:
a) coprono ambiti non coperti da altre programmazioni sul territorio provinciale;
b) sono innovative;
c) rispondono alle particolari esigenze di piccole comunità periferiche.
7. Anche le iniziative proposte da singole persone devono essere destinate alla collettività e non possono, di norma, perseguire scopi di lucro.
8. In caso di vantaggi economici a singole persone non sono ammessi al beneficio i compensi diretti alla singola persona a titolo di compenso o indennità per la prestazione professionale.