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1. Si autorizza l’Azienda Sanitaria ad aprire, laddove se ne riscontri l’esigenza, anche con la collaborazione dei comuni e/o di altri partner pubblici o privati accreditati e/o convenzionati, uno o più centri di testing idonei all’esecuzione, a partire dal 14 ottobre 2021, di test antigenici rapidi validi ai fini dell’ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai prezzi calmierati stabiliti dalle norme vigenti.
2. I Comuni dell’Alto Adige vengono incaricati a fornire all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la massima collaborazione e il massimo sostegno nell’organizzazione e attuazione dei test antigenici rapidi validi ai fini dell’ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui al punto 1, in particolar modo mettendo a disposizione i locali propri o di altri enti o reperendo quelli necessari per l’esecuzione dei test, nonché mettendo a disposizione personale proprio, volontario o a contratto per il lavoro amministrativo. Detto personale svolge l’attività sotto la supervisione dell’Azienda Sanitaria, la quale fornisce allo stesso le istruzioni anche in merito al trattamento dei dati personali.
3. Le relative attività si svolgono nel rispetto delle normative e dei protocolli vigenti.
4. È approvata la Tabella 1 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della G. P. n. 2573 del 15.06.1998”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. È previsto l’aggiornamento periodico del contenuto e delle tariffe di cui alla Tabella 1 di cui al presente provvedimento e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 795/2020 Allegato A sulla base del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia e sulla base dell’evoluzione normativa. Eventuali aggiornamenti tariffari che verranno previsti a livello nazionale per l’erogazione dei test COVID-19, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 795/2020 così come modificata da presente provvedimento, verranno automaticamente recepiti anche a livello provinciale.
6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è tenuta a definire dei protocolli d’accesso e d’erogazione per i tamponi faringei, test antigenici e test sierologici erogati su richiesta del cittadino di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 795/2020 così come modificata da presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento, per quanto riguarda l’adeguamento tariffario, entrerà in vigore a partire dal 14 ottobre 2021.
8. La fornitura gratuita di test da parte dell’Azienda Sanitaria è limitata ai soggetti e alle categorie che per ragioni mediche non possono sottoporsi al vaccino e agli utenti dei servizi sociali.
9. Considerato che in forza dell’intesa raggiunta tra l’Azienda sanitaria e le Amministrazioni comunali le spese relative ai locali e al personale amministrativo per l’allestimento dei centri test non sono a carico dell’Azienda sanitaria, e che il costo dei test antigienici è coperto dal pagamento della tariffa privato pagante da parte dell’utenza stessa, il presente provvedimento non comporta né maggiori oneri a carico del bilancio provinciale né a carico del bilancio dell’Azienda sanitaria.
10. I costi relativi alla logistica sostenuti dai Comuni per l’allestimento dei centri di testing sono rendicontabili dai Comuni stessi ai fini dei contributi statali COVID espressamente destinati agli enti locali.
11. È prevista la trasmissione digitale del presente provvedimento all’Azienda sanitaria, affinché provveda alla sua implementazione e diffusione a tutti i servizi interni ed esterni interessati.
12. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.