1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni determinanti per la vita culturale locale e alla cui gestione si riconosce ampia fiducia.
2. Le assegnazioni possono essere concesse solo alle organizzazioni che hanno un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all’albo dei revisori, e che
a) garantiscono:
1) una programmazione pluriennale,
2) stabilità organizzativa e di programmazione,
3) una gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica, di cui all’articolo 3;
b) offrono garanzie di correttezza e trasparenza sulla base dell’esperienza pregressa;
c) hanno ottenuto nell’anno precedente vantaggi economici provinciali pari o superiori a 25.000,00 euro.
3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali, per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali.
4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 21.
5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato dopo che è stato emesso il provvedimento di concessione.
6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organizzazione richiedente.
7. I soggetti beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno, dallo stesso ufficio, anche contributi ordinari.