1. Beneficiari delle agevolazioni previste dai presenti criteri sono:
a) privati;
b) enti pubblici o organismi di diritto pubblico al di fuori dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata;
c) associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività imprenditoriale.
2. I beneficiari ed eventuali cointestatari del veicolo devono avere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, la loro residenza o la loro sede in provincia di Bolzano e devono mantenerla per tutto il periodo di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1. I beneficiari di cui al comma 1, lettere b) e c), devono esercitare la propria attività prevalentemente in provincia di Bolzano.
3. In caso di cointestazione di un veicolo a seguito di acquisto del medesimo in proprietà, il nominativo del soggetto beneficiario deve coincidere con quello del soggetto che risulta intestatario del veicolo dagli archivi della Motorizzazione Civile (e non quale eventuale cointestatario).
4. Ai privati possono essere concesse agevolazioni nel limite massimo di un veicolo ogni due anni per ciascuna delle tipologie di veicoli indicate all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).