1. I beneficiari si obbligano a non alienare o noleggiare i veicoli elettrici agevolati prima della scadenza di due anni dalla data di emissione del documento di spesa di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a).
2. In caso di leasing o di noleggio a lungo termine il soggetto beneficiario si obbliga a non recedere dal contratto o non porre in essere volontariamente fatti o atti che determinino la risoluzione del medesimo prima di due anni dalla stipula dello stesso.
3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri veicoli della stessa categoria o tipologia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.