1. L’agevolazione è revocata, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che:
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni;
c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 11;
d) il soggetto beneficiario ha trasferito la sua residenza o sede al di fuori della provincia di Bolzano prima del termine di due anni dalla data di cui all’articolo 11, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il soggetto beneficiario deve restituire alla Provincia l’intero importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), il soggetto beneficiario deve restituire alla Provincia l’agevolazione in misura parziale, pari ad un importo proporzionale al periodo di mancato rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.