1. Il sistema di educazione permanente poggia sulle agenzie di educazione permanente (inclusi i centri residenziali di cui al comma 3), sulle agenzie educative e sui comitati per l’educazione permanente.
2. Le agenzie di educazione permanente sono organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 o 6, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, nonché di un certificato internazionale di qualità, quale EFQM (European Foundation for Quality Management) oppure ISO (International Organization for Standardization). Un'agenzia svolge prevalentemente attività di educazione permanente qualora utilizzi l’80% dei propri oneri per le predette attività. Per gli enti di diritto pubblico tale requisito è dato se gli stessi dispongono di una ripartizione interna di educazione permanente. Le agenzie di educazione permanente devono possedere per statuto autonomia amministrativa e patrimoniale.
3. Un centro residenziale di educazione perma¬nente è considerato agenzia di educazione permanente se, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, offre ai partecipanti vitto e alloggio all’interno della propria struttura per almeno il 60% della propria attività formativa. Tale percentuale non si applica per le attività formative svolte al di fuori della struttura del centro.
4. Le agenzie educative sono organizzazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
5. Le agenzie di educazione permanente e le agenzie educative devono:
a) aver sancito nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di tipo formativo/educativo;
b) svolgere attività sovracomunale; le organizzazioni con sede a Bolzano, Bressanone, Brunico o Merano nonché i centri residenziali di educazione permanente sono considerati di per sé sovracomunali,
c) possedere un’adeguata struttura organizzativa sul territorio della provincia di Bolzano.
6. I beneficiari possono avere anche la forma giuridica della cooperativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
7. I comitati per l’educazione permanente sono organizzazioni ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
8. Possono essere concessi vantaggi economici anche alle persone fisiche.