1. Possono essere concessi contributi per i seguenti investimenti:
a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di strutture;
b) acquisto di arredamenti e attrezzature (ivi inclusi i mezzi informatici).
2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficiario deve comunicare la data di inizio dei lavori.
3. Per le spese di cui al comma 1, lettera a), superiori all’importo di 150.000,00 euro, trova applicazione quanto segue:
a) le spese preventivate devono essere corredate di una relazione tecnica della direzione lavori; in caso di necessità, in fase di valutazione l’Amministrazione provinciale può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni;
b) il richiedente deve garantire che la struttura finanziata venga utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o almeno prevalentemente per lo svolgimento di attività di educazione permanente. Ciò deve avvenire, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
4. Nel caso di investimenti minori (attrezzature, mobili ecc.) è previsto un obbligo di utilizzo dei beni finanziati proporzionato al contributo concesso.
5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.