1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei vantaggi economici liquidati.
2. L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente e da due dipendenti.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo a campione verte su:
a) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente;
b) l’effettiva realizzazione delle attività e degli investimenti per i quali è stato concesso il vantaggio economico, e l’intera effettuazione delle relative spese, sostenute in relazione alla spesa ammessa;
c) la documentazione relativa all’attività di volontariato,
d) la tenuta dei registri previsti dallo statuto o dal regolamento interno.
5. In caso di necessità, per l’espletamento dei controlli a campione ci si può avvalere anche di esperte ed esperti esterni.