1. Si considerano interventi specifici quelle attività delle agenzie di educazione permanente e delle agenzie educative che hanno carattere continuativo, ma per le quali il finanziamento secondo le modalità proprie dell’attività ordinaria non è possibile o opportuno. In particolare, sono interventi specifici:
a) gli interventi non misurabili in ore di attività o giornate di frequenza;
b) gli interventi misurabili in ore di attività o giornate di frequenza, ma:
1) che necessitano di un’approvazione preventiva oppure
2) che necessitano di adeguata visibilità oppure
3) i cui costi per ora di attività o giornata di frequenza devono essere ridefiniti oppure
4) il cui numero minimo di partecipanti deve essere definito in modo specifico per ogni misura o per ogni pacchetto di misure.
2. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Per interventi specifici rivolti a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa.