1. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:
a) spese per il personale:
1) stipendi, trattamento di fine rapporto, imposte, oneri sociali, assicurazioni;
2) compensi a lavoratrici e lavoratori autonomi, ivi inclusi imposte, oneri sociali e assicurazioni;
3) rimborsi spese;
4) formazione e aggiornamento;
b) spese amministrative e di gestione:
1) cancelleria e materiale di consumo, spese postali, telefono, fax, manutenzione delle apparecchiature, spese di trasporto, spese di gestione di automezzi e simili;
2) consulenze contabili e fiscali, assicurazioni;
3) imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, spese bancarie;
4) quote sociali;
5) spese di pubblicità e pubbliche relazioni;
6) affitti e spese accessorie, energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e simili;
7) acquisti di beni per vitto e alloggio;
8) libri, giornali, riviste, media e simili;
9) software e programmi informatici utili alla gestione;
c) spese per attività (organizzazioni):
1) compensi, ivi compresi imposte, oneri sociali e assicurazioni;
2) rimborsi spese;
3) spese di vitto e alloggio dei/delle partecipanti;
4) materiale didattico;
5) spese di pubblicità e pubbliche relazioni;
6) affitti e spese accessorie per i locali utilizzati per le attività di educazione permanente;
7) altre spese strettamente connesse all‘attività svolta;
d) spese per investimenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14;
e) spese per attività (persone fisiche):
1) spese strettamente connesse a pubblicazioni, materiali didattici, realizzazioni audiovisive e elaborati in tema di bilinguismo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
2) quota di iscrizione e spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle attività formative di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).
2. Gli stipendi del personale dipendente e i compensi alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi possono essere ammessi nella misura massima pari al trattamento economico del personale provinciale di analoga qualifica professionale.
3. I compensi per i docenti/le docenti e i relatori/le relatrici possono essere ammesse nei limiti massimi degli importi vigenti previsti dall’Amministrazione provinciale.
4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere ammesse nei limiti massimi degli importi previsti dalla vigente disciplina sul trattamento di missione per il personale provinciale.
5. Non sono ammesse le seguenti spese:
a) offerte e contributi di solidarietà;
b) spese di rappresentanza;
c) IVA detraibile;
d) interessi passivi e disavanzi d’esercizio di anni precedenti;
e) interessi di mora e contravvenzioni;
f) acquisto di beni destinati alla rivendita;
g) rimborsi a componenti di organi.