1. I beneficiari possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. Ai soli fini del rendicontazione raggiungimento della spesa ammessa, al beneficiario è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.
3. Il beneficiario non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.
4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il prestatore fa parte.