1. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo ordinario, per progetti o per investimenti siano risultate inferiori alle previsioni oppure i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.
2. Possono inoltre essere concessi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di contributo o l’importo della spesa ammessa.
3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per programmi già indicati nella domanda di contributo iniziale.